Art. 131-bis Evasione: La Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno degli istituti più discussi e applicati nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21764/2024) offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione nel contesto del reato di evasione. Analizziamo come la durata dell’allontanamento possa essere un fattore decisivo per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis per evasione, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la sentenza di condanna lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che le circostanze concrete del reato fossero tali da integrare i presupposti dell’art. 131-bis c.p., ovvero una minima offensività della condotta.
La Corte d’Appello di L’Aquila, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta, motivando la propria decisione sulla base di elementi specifici che, a suo avviso, ostacolavano un giudizio di minore offensività. L’imputato ha quindi deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza.
L’Applicabilità dell’art. 131-bis per evasione e la Decisione della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, le doglianze presentate dall’imputato non erano consentite in sede di legittimità, in quanto risultavano essere “generici e manifestamente infondati”.
Il fulcro della decisione risiede nella validità della motivazione addotta dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di secondo grado avessero correttamente giustificato la non applicazione dell’art. 131-bis, richiamando elementi concreti e specifici.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si concentra su un punto chiave: la durata dell’allontanamento. I giudici di merito avevano individuato proprio in questo fattore l’elemento ostativo alla concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha validato questo approccio, affermando che la decisione era “correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento)”.
In altre parole, un’assenza non trascurabile dal luogo di detenzione o arresti domiciliari non può essere considerata una condotta di particolare tenuità. Il ricorso dell’imputato è stato giudicato generico proprio perché non si confrontava specificamente con questa ratio decidendi, limitandosi a riproporre una richiesta già vagliata e motivatamente respinta. La Corte ha quindi confermato che la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che, se logicamente e congruamente motivato, non può essere censurato in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nell’applicazione dell’art. 131-bis per evasione: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi complessiva e concreta della condotta. La durata della violazione della misura restrittiva è un parametro quantitativo che assume una valenza qualitativa decisiva nel giudizio di offensività. Per la Cassazione, un allontanamento prolungato è, di per sé, un indice di una maggiore gravità della condotta, incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della solidità della decisione impugnata.
Quando il reato di evasione può essere considerato di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Il reato di evasione non può essere considerato di particolare tenuità se il giudice rileva elementi concreti che ostacolano un giudizio di minore offensività. La valutazione dipende dalle specifiche circostanze del caso.
La durata dell’allontanamento è rilevante per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì. Secondo l’ordinanza, la durata dell’assenza è un elemento concreto e decisivo che il giudice può correttamente utilizzare per motivare l’esclusione della causa di non punibilità, poiché incide sulla valutazione dell’offensività del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto generico e manifestamente infondato?
Quando un ricorso è ritenuto generico e manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2022
Il Consigliere relatore
Il Presidente