Art. 131-bis Evasione: Quando l’Allontanamento Non è di Lieve Entità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con specifico riferimento al reato di evasione. La Suprema Corte ha stabilito che una prolungata assenza dal domicilio imposto dagli arresti domiciliari è sintomo di un’offensività tale da escludere il beneficio dell’art. 131-bis evasione, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione per un periodo di tempo significativo. Avverso la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e l’Art. 131-bis Evasione
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto fosse da considerarsi di ‘particolare tenuità’. A suo avviso, l’evasione non aveva causato un danno significativo e doveva essere inquadrata in un contesto di lieve entità.
In secondo luogo, la difesa criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo che non fossero stati adeguatamente valutati elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti fossero una mera riproduzione delle censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché le argomentazioni del ricorrente non potessero essere accolte. In merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis evasione, i giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già offerto una motivazione logica e adeguata. L’offensività del reato di evasione, nel caso di specie, non poteva essere considerata ‘tenue’ a causa della consistente durata dell’allontanamento. Tale comportamento, secondo la Corte, dimostra una ‘assoluta insofferenza al regime detentivo’, un atteggiamento che contrasta con i presupposti della norma sulla lieve entità.
Anche riguardo al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha convalidato l’operato dei giudici di merito. La decisione di non concedere le attenuanti era stata giustificata in modo pertinente, facendo riferimento sia alla gravità della condotta (l’evasione prolungata) sia alla personalità del ricorrente, gravata da seri precedenti penali. Questi elementi, nel loro complesso, delineavano un profilo incompatibile con un giudizio di meritevolezza per una riduzione di pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non è un automatismo, ma richiede un’analisi concreta della condotta e della sua offensività. Nel contesto del reato di evasione, la durata dell’allontanamento è un indicatore cruciale della gravità del comportamento e della volontà del soggetto di sottrarsi alla misura restrittiva. Un’assenza prolungata, sintomo di insofferenza al regime detentivo, preclude l’accesso al beneficio. La pronuncia conferma inoltre che la riproposizione in Cassazione di motivi già adeguatamente respinti in appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quando l’evasione dagli arresti domiciliari può essere considerata di lieve entità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo questa ordinanza, non può essere considerata di lieve entità quando la durata dell’allontanamento è consistente, poiché tale comportamento dimostra una ‘assoluta insofferenza al regime detentivo’ e quindi una ‘non scarsa offensività’.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano semplici ripetizioni di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide questioni di diritto.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata sulla base di due elementi principali: la gravità della condotta, manifestata attraverso la prolungata evasione, e la personalità negativa del ricorrente, desunta dai suoi gravi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME e la memoria della difesa con cui si insiste sui moti ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono riprodut identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell’evasione in ragione consistente durata dell’allontanamen dall’abitazione idonea a dimostrare una assoluta insofferenza al regime detentivo;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso cui si rivolgono cri alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata dal pertinente riferimento a gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente alla luce dei gravi precedenti penal rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.