L’Art. 131-bis e i Precedenti: Quando la “Serialità Illecita” Rende il Ricorso Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica ed è soggetta a precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di condotte illecite pregresse, anche non recenti, possa configurare una “serialità illecita” ostativa alla concessione del beneficio, rendendo il ricorso inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato sulla Tenuità del Fatto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica doglianza sollevata dalla difesa riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il reato commesso rientrasse nei parametri di minima offensività stabiliti dalla norma e che, pertanto, l’imputata dovesse beneficiare dell’esclusione della punibilità.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già disatteso tale richiesta, basando la propria decisione su una valutazione complessiva della condotta della ricorrente, che teneva conto non solo del singolo episodio ma anche di altri fattori rilevanti.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la questione sollevata fosse già stata adeguatamente esaminata e respinta dai giudici di merito con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di vizi logici. Di conseguenza, non solo hanno rigettato il ricorso, ma hanno anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: l’art. 131-bis e l’ostacolo della serialità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha confermato il diniego dell’art. 131-bis. I giudici hanno evidenziato due elementi chiave che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato per escludere il beneficio:
1. L’intensità del dolo: La volontà criminale manifestata nel commettere il reato è stata ritenuta di un’intensità tale da superare la soglia della “particolare tenuità”.
2. Le condotte illecite pregresse: Elemento ancora più decisivo, la Corte ha sottolineato la presenza di precedenti condotte illecite della stessa indole. Anche se non recenti, questi episodi sono stati considerati come espressione di una “serialità illecita”. Tale serialità dimostra una tendenza a commettere reati e si pone in netto contrasto con la ratio dell’art. 131-bis, che è volta a escludere la punibilità per fatti del tutto sporadici e occasionali.
La Corte ha quindi stabilito che la valutazione dei giudici di merito era stata completa e coerente, avendo correttamente considerato i precedenti come un fattore ostativo all’applicazione della norma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica sull’applicazione dell’art. 131-bis. La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata basandosi unicamente sulla lieve entità del singolo reato. Il giudice ha il dovere di compiere una valutazione globale della condotta dell’imputato, che include necessariamente l’analisi dei suoi precedenti. La “serialità illecita”, anche se manifestata attraverso fatti non recenti, costituisce un indice di riprovevolezza della condotta che impedisce di considerare il reato come un episodio isolato e di minima gravità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva non può prescindere da un’attenta analisi del certificato penale e della storia personale dell’assistito, poiché questi elementi possono diventare decisivi per l’esito del giudizio.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non si applica quando l’autore del reato ha tenuto condotte illecite pregresse della stessa indole, anche se non recenti. Questi precedenti possono essere considerati espressione di una “serialità illecita” che osta all’applicazione del beneficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Può la Corte di Cassazione riesaminare nel merito una valutazione già fatta dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. In questo caso, ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello sulla non applicabilità dell’art. 131-bis fosse giuridicamente corretta, coerente e priva di vizi logici, senza quindi poterla riesaminare nel merito ma solo confermarne la correttezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; .
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica doglianza proposta, riguardante l mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis propone profili di cen già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguard emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel mettere in luce sia l’intensità del dolo, sia le condotte illecite pregresse, per fatti della stessa indole, le qua non recenti, sono state correttamente apprezzate quali momenti di espressione della serialit illecita ostativa alla applicazione della disposizione in oggetto rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.