Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha accolto solo parzialmente (rispetto al trattamento sanzionatorio) l’appello proposto dal predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 28 novembre 2022, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 41.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di cm.18,5 di cui cm.8 di lama (fatto avvenuto in Trapani il 28 giugno 2020);
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato, in modo coerente, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato il quale era stato fermato di notte, lontano dalla propria abitazione ed in possesso del coltello sopra indicato posto all’interno della tasca dei pantaloncini, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo;
Ritenuto che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha poi escluso l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. dando rilievo al contesto nel quale l’azione era avvenuta, alle fattezze del coltello ed ai precedenti penali (di cui due specifici) che, complessivamente valutati, ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità;
Rilevato, inoltre, che nella sentenza impugnata è stato spiegato – in modo non contraddittorio – che non poteva essere configurata l’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, in considerazione dei precedenti penali e del negativo giudizio sulla personalità dell’imputato;
Considerato che rispetto alla negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di
colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Ritenuto che la sentenza impugnata non è sul punto eccepibile, richiamando essa le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta come sopra indicato;
Considerato, poi, che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 – 01);
Considerato che anche il mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche è stata motivato, in modo non irrazionale, per l’assenza di elementi positivi, così come il diniego della sospensione condizionale della pena è stato giustificato, sempre in maniera coerente, dal fatto che detto beneficio non poteva fungere da monito per un serio ravvedimento dell’imputato in considerazione dei precedenti penali risultanti a suo carico;
Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore delta Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1’11 settembre 2025.