Art. 131-bis e bancarotta: la Cassazione apre alla non punibilità
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17978/2024 segna un punto di svolta nel rapporto tra la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e i reati fallimentari. Con una decisione chiara, la Suprema Corte ha stabilito che la disciplina dell’Art. 131-bis e bancarotta deve essere attentamente valutata dal giudice di merito, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, aprendo così a scenari di proscioglimento in casi di modesta offensività. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d’Appello, in funzione di giudice del rinvio, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riconoscendo all’imputato l’attenuante del danno di speciale tenuità (prevista dall’art. 219, comma 3, della legge fallimentare) e rideterminando la pena.
Tuttavia, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale, pur avendo accertato il valore esiguo del bene distratto, avesse omesso di valutare l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Applicabilità dell’Art. 131-bis e bancarotta secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato come le modifiche apportate all’art. 131-bis c.p. dal D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia) abbiano ampliato il suo ambito di applicazione. La Corte ha chiarito che il riconoscimento dell’attenuante speciale del danno di lieve entità, prevista per i reati di bancarotta, non solo non è incompatibile con la causa di non punibilità, ma anzi ne rafforza la potenziale applicabilità.
In secondo luogo, i giudici hanno affermato che la questione relativa all’art. 131-bis c.p. può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, data la sua natura di norma sostanziale più favorevole al reo.
Il Dovere del Giudice del Rinvio di Valutare la Nuova Normativa
Un punto cruciale della sentenza riguarda i poteri e i doveri del giudice del rinvio. La Cassazione ha specificato che, anche quando l’annullamento è limitato alla sola rideterminazione della pena, il giudice del rinvio non è esonerato dal valutare l’applicabilità di una novella legislativa favorevole, come quella sull’art. 131-bis.
Questo perché sul punto non si è formato un giudicato e il giudice ha il dovere di applicare la legge più favorevole sopravvenuta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva errato nel non considerare la nuova portata della norma, nonostante la sua stessa motivazione riconoscesse implicitamente la “modesta offensività” del fatto contestato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di annullamento con rinvio sulla base di principi giuridici consolidati e rafforzati dalla recente riforma. La natura sostanziale dell’istituto della particolare tenuità del fatto impone la sua applicazione retroattiva se più favorevole. La Corte ha sottolineato che l’omessa valutazione da parte del giudice di merito integra un vizio di violazione di legge, in quanto il giudice è tenuto a considerare tutte le norme applicabili al caso concreto, incluse quelle sopravvenute che possono portare a un esito di non punibilità. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi cassata perché, pur avendo gli elementi per farlo (il riconoscimento del danno tenue), non ha compiuto il passo logico successivo di verificare i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., lasciando incompleta la sua valutazione giuridica del fatto.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza annulla la decisione impugnata e rinvia il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello di Torino per un nuovo giudizio. Le implicazioni pratiche sono notevoli: questa pronuncia consolida il principio secondo cui anche per reati gravi come la bancarotta fraudolenta, qualora il danno effettivo sia minimo e la condotta non presenti particolare gravità, la strada della non punibilità per tenuità del fatto è percorribile. Si tratta di un’importante affermazione del principio di proporzionalità, che impone di adeguare la risposta sanzionatoria alla reale offensività del comportamento, anche nell’ambito del diritto penale fallimentare.
È possibile applicare la non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di bancarotta fraudolenta?
Sì, la sentenza afferma che, specialmente dopo le modifiche della Riforma Cartabia e in presenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 219 l. fall.), sussiste la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. anche al reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 l. fall.
La questione sulla non punibilità per tenuità del fatto può essere sollevata per la prima volta in Cassazione?
Sì. La Corte chiarisce che l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è una questione deducibile per la prima volta nel giudizio di impugnazione e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in quanto norma di diritto sostanziale potenzialmente più favorevole all’imputato.
Il giudice del rinvio, incaricato solo di ricalcolare la pena, deve considerare una nuova legge più favorevole come l’art. 131-bis c.p.?
Sì, la sentenza stabilisce che non è preclusa al giudice del rinvio, anche in caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., specialmente quando la nuova disciplina è successiva al giudizio precedente e non si è formato un giudicato sul punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIEGEN (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente decisione e in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto a COGNOME NOME l’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. in riferimento alla condanna del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, provvedendo di conseguenza a rimodulare la pena applicata all’imputato.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo inosservanza della legge penale avendo la Corte territoriale omesso di valutare i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. una volta affermato il tenue valo patrimoniale del bene distratto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve precisarsi che, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 131-bis c.p., una vol riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. – che è senza dubbio una attenuante ad effetto speciale comportando la possibilità di ridurre le pene della bancarotta fino ad un terzo dei loro limiti edittali (ex multis Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, Rv. 263247) – sussiste la possibilità di applicare anche al reato di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 della stessa legge la causa di non punibilità prevista dalla norma codicistica citata. Né nel caso di specie sarebbe ostativa la previsione dell’ultimo periodo del quinto comma dello stesso art. 131-bis, posto che a seguito dell’esclusione della contestata recidiva nel giudizio di primo grado e dell’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, pronunziata nel primo giudizio d’appello a seguito dell’estinzione del concorrente reato di bancarotta semplice documentale, tanto le attenuanti generiche, quanto quella speciale di cui si tratta riconosciuta nell’ultimo giudizio di rinvio posson ritenersi essere state applicate a seguito di giudizio di bilanciamento.
Ed in tal senso va ribadito che l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’ 131-bis c.p., come novellato dal citato d.lgs. n. 150 del 2022, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, è non solo questione deducibile per la prima volta nel giudizio di impugnazione in quanto non proponibile in precedenza, ma può essere rilevata dal
giudice che della stessa impugnazione è investito anche di ufficio (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133).
Ciò premesso il ricorso, come accennato, deve ritenersi fondato. E’ infatti evidente che la Corte territoriale non ha tenuto conto della novella legislativa e non ha valutato la possibilità di riconoscere la menzionata causa di non punibilità, tenuto conto che, anche in caso di annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è preclusa al giudice del rinvio la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto a norma dell’art. 131-bis c.p., quando l’introduzione dell’istituto successiva al giudizio rescindente, non essendosi sul punto formato alcun giudicato (Sez. 3, n. 41106 del 13/09/2022, Marino, Rv. 283702). Infatti, dalla motivazione della sentenza non emerge in alcun modo che i giudici del merito, anche solo implicitamente, abbiano ritenuto incompatibile l’esimente con il concreto profilo del fatto accertato, del quale, anzi, apparentemente hanno ritenuto la modesta offensività.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al la richiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 14/2/2024