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Art. 131 bis e aggravanti: quando non si applica

La Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., non può essere applicata al reato di accesso abusivo a sistema informatico se sussistono aggravanti a effetto speciale. Nel caso specifico, un ispettore di polizia, pur avendo commesso un fatto di per sé non grave, non ha potuto beneficiare dell’assoluzione perché il reato era aggravato dalla sua qualità di pubblico ufficiale e dalla natura del sistema informatico violato (database di pubblica sicurezza).

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Pubblicato il 3 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Art. 131 bis e Aggravanti: la Cassazione fissa i paletti per la non punibilità

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso riguarda un accesso abusivo a un sistema informatico, ma il principio enunciato ha una portata generale: l’art. 131 bis del codice penale non può essere invocato quando il reato è caratterizzato da aggravanti a effetto speciale. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.

I Fatti del Caso

La vicenda processuale ha come protagonista un ispettore di polizia ferroviaria, accusato del reato di accesso abusivo a sistema informatico, previsto dall’art. 615 ter del codice penale. L’ispettore aveva utilizzato le sue credenziali per accedere al Portale del Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) Interforze del Ministero dell’Interno, effettuando ricerche su una persona senza alcuna autorizzazione o ragione di servizio. Le ricerche riguardavano dati anagrafici e di residenza.

In primo grado, l’imputato era stato assolto perché il giudice aveva escluso il dolo, ritenendo il comportamento meramente colposo. La Corte d’Appello, invece, aveva riformato la sentenza, riconoscendo la sussistenza del dolo, ma aveva comunque assolto l’ispettore applicando l’art. 131 bis c.p., sulla base della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento.

L’intervento della Procura e il ricorso in Cassazione

Contro la decisione della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, sostenendo una violazione di legge. Il punto centrale del ricorso era semplice ma decisivo: il reato contestato non era un semplice accesso abusivo, ma un’ipotesi aggravata da due circostanze a effetto speciale:

1. Il fatto era stato commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (art. 615 ter, co. 2, n. 1, c.p.).
2. Il sistema informatico violato era di interesse militare e relativo all’ordine e alla sicurezza pubblica (art. 615 ter, co. 3, c.p.).

Queste aggravanti, secondo il ricorrente, precludevano l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

Il Ragionamento della Suprema Corte e l’applicazione dell’art. 131 bis

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il cuore della decisione si basa sull’interpretazione del quinto comma dell’art. 131 bis c.p. Questa norma stabilisce che, per determinare la pena massima ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, non si deve tener conto delle circostanze comuni, ma si deve invece tener conto di quelle a effetto speciale.

Le aggravanti previste dall’art. 615 ter, secondo e terzo comma, sono state qualificate dalla Corte proprio come circostanze a effetto speciale, poiché comportano un aumento di pena ben superiore a un terzo rispetto alla pena base prevista per il reato non aggravato. Di conseguenza, la cornice edittale di pena da considerare nel caso di specie superava ampiamente il limite massimo previsto dall’art. 131 bis per poter beneficiare della non punibilità.

La Corte ha quindi affermato che il giudice d’appello ha errato nel non considerare l’impatto di tali aggravanti, applicando illegittimamente una causa di non punibilità che, alla luce della gravità astratta del reato così come contestato, non era disponibile.

Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da una corretta individuazione della fattispecie di reato, incluse tutte le sue circostanze aggravanti qualificanti. La presenza di aggravanti a effetto speciale funge da “sbarramento” normativo all’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131 bis c.p.

Questa decisione ha importanti conseguenze pratiche, soprattutto per i reati commessi da pubblici ufficiali o che ledono beni giuridici di particolare rilevanza, come la sicurezza pubblica. Anche se il danno concreto può apparire minimo, la qualifica giuridica del fatto, arricchita da specifiche aggravanti, può determinare la differenza tra una condanna e un’assoluzione per tenuità del fatto. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio, e il caso dovrà essere nuovamente giudicato dalla Corte d’Appello.

La causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) può essere applicata se il reato è aggravato?
Sì, ma con un’importante eccezione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis, non si tiene conto delle circostanze aggravanti comuni, ma si deve obbligatoriamente tener conto delle circostanze aggravanti a effetto speciale. Se queste portano la pena massima edittale oltre i limiti previsti dalla norma, la non punibilità non può essere concessa.

Cosa sono le ‘circostanze aggravanti a effetto speciale’?
Sono quelle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o che comportano un aumento della pena superiore a un terzo. Nel caso analizzato, la qualifica di pubblico ufficiale e la natura del sistema informatico violato costituiscono aggravanti di questo tipo.

Perché nel caso di accesso abusivo al database della polizia da parte di un agente l’art. 131 bis non è stato ritenuto applicabile?
Perché il reato era contestato con due aggravanti a effetto speciale: l’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e l’aver riguardato un sistema informatico di interesse per la sicurezza pubblica. La presenza di queste aggravanti ha innalzato la pena massima prevista a un livello tale da superare il limite fissato dall’art. 131 bis, rendendo la causa di non punibilità inapplicabile a prescindere dalla concreta entità del danno.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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