Art. 131-bis: Quando l’Abitualità del Reato Esclude la Non Punibilità
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione dell’Art. 131-bis del codice penale, la norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso in esame, relativo a un tentato furto, dimostra come la presenza di precedenti condanne e l’abitualità del comportamento dell’imputato possano costituire un ostacolo insormontabile per l’accesso a questo beneficio, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti di Causa
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto ai sensi degli artt. 56 e 624 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. La Corte di Appello di Genova aveva già confermato la sua responsabilità penale, limitandosi a ridurre l’entità del trattamento sanzionatorio. Il punto centrale del ricorso alla Suprema Corte verteva sull’unico motivo di doglianza: la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’Art. 131-bis c.p.
La Tesi Difensiva: la Particolare Tenuità del Fatto
La difesa del ricorrente sosteneva che il reato commesso fosse di così lieve entità da non meritare una sanzione penale. L’Art. 131-bis è stato introdotto proprio per evitare la sanzione in casi in cui l’offesa al bene giuridico tutelato è minima e il comportamento del reo risulta non abituale. Tuttavia, la Corte di merito aveva già rigettato questa tesi, fondando la sua decisione su un elemento specifico: il passato dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione: Abitualità e Genericità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato come generico e non pertinente. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’Art. 131-bis basandosi su ragioni concrete e ben motivate.
La motivazione del diniego risiedeva nel rilievo dell’abitualità del comportamento dell’imputato. Tale abitualità era stata desunta dalle precedenti condanne a suo carico. Secondo la giurisprudenza consolidata, la non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere concessa a chi dimostra una propensione a delinquere, poiché verrebbe meno uno dei presupposti fondamentali della norma.
Il ricorso, secondo la Cassazione, si limitava a contestare l’esclusione del beneficio senza però confrontarsi con le effettive ragioni del diniego esposte nella sentenza d’appello. In altre parole, la difesa non ha offerto argomentazioni valide per smentire la valutazione sull’abitualità del comportamento, rendendo il ricorso privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’ordinanza si conclude con una decisione netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa pronuncia comporta non solo la conferma definitiva della condanna per tentato furto, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Egli è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso ribadisce un principio cruciale: la valutazione per l’applicazione dell’Art. 131-bis non si limita alla sola gravità del singolo episodio criminoso, ma si estende a un giudizio complessivo sulla condotta dell’autore. La presenza di precedenti penali è un indicatore forte di abitualità che, se non adeguatamente contestato, preclude l’accesso alla causa di non punibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e non contestava specificamente le ragioni della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato.
È possibile applicare l’articolo 131-bis del codice penale se una persona ha precedenti condanne?
No, secondo questa ordinanza, la presenza di precedenti condanne può essere utilizzata per desumere l’abitualità del comportamento, che è una causa ostativa all’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 03QT3CI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624, cod. pen.; mentre ha ridotto il tratt sanzionatorio;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della caus di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, cod. pen., si risolve in assunti g che non si confrontano con le effettive ragioni del diniego, fondate sul rilievo de abitualità del comportamento desunto dalle precedenti condanne (cfr. pag. 1 della motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 08/05/2024