Art. 131 bis cod. pen.: Requisiti di Ammissibilità del Ricorso per Cassazione
L’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua mancata applicazione da parte dei giudici di merito può essere contestata in Cassazione solo a determinate condizioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte, la n. 15797 del 2024, chiarisce in modo netto i requisiti di specificità che il ricorso deve possedere per non essere dichiarato inammissibile.
Il Caso: La Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Nel caso di specie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando come unico motivo la mancata applicazione ex officio (cioè d’ufficio, per iniziativa del giudice) della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto, anche in assenza di una specifica richiesta in tal senso, e prosciogliere l’imputato.
La questione giunta all’esame della Suprema Corte non riguardava tanto la sussistenza o meno dei presupposti per applicare il beneficio, quanto piuttosto la modalità con cui la doglianza era stata formulata nel ricorso. Questo aspetto procedurale si è rivelato decisivo per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte e il Principio di Specificità del Ricorso sull’art. 131 bis cod. pen.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come ‘generico’. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza, richiamando una precedente sentenza (n. 5922/2023): quando si contesta in sede di legittimità la mancata applicazione d’ufficio della particolare tenuità del fatto, non è sufficiente lamentare una generica omissione del giudice d’appello.
L’onere del ricorrente è molto più stringente: egli deve indicare in modo specifico e puntuale quali sono i presupposti che avrebbero dovuto portare al proscioglimento e, soprattutto, dimostrare la ‘decisiva rilevanza’ di tali elementi, che la Corte di merito avrebbe ingiustificatamente ignorato.
Le motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto?
La Suprema Corte ha evidenziato due ragioni principali per la sua decisione. In primo luogo, il ricorrente non aveva indicato alcun elemento concreto e decisivo che, se fosse stato considerato, avrebbe cambiato l’esito del giudizio. Il ricorso si limitava a una critica astratta, senza ancorarla a specifici aspetti fattuali del caso che potessero giustificare l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
In secondo luogo, e questo è un punto sostanziale, i giudici hanno osservato che, anche superando il profilo della genericità, il ricorso sarebbe stato comunque infondato. L’entità del danno causato dal reato, così come emergeva dall’imputazione, e i precedenti penali dell’imputato erano elementi che, a prescindere, escludevano la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto. La presenza di precedenti penali, infatti, è spesso considerata indicativa di un comportamento non occasionale, uno dei requisiti ostativi all’applicazione della norma.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Per contestare efficacemente la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., la difesa deve costruire un motivo di ricorso solido, specifico e autosufficiente. È necessario indicare con precisione gli elementi fattuali (come la minima entità del danno, le modalità della condotta, il basso grado di colpevolezza) che la Corte d’Appello ha trascurato e spiegare perché tali elementi sarebbero stati decisivi. In assenza di questa specificità, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.)?
Sì, è possibile, ma a condizione che il ricorso non sia generico. L’imputato deve indicare specificamente i presupposti che legittimano l’applicazione della norma e dimostrare che la lacuna motivazionale della sentenza d’appello su questo punto è di rilevanza decisiva.
Quali sono i requisiti perché un ricorso per Cassazione sull’art. 131 bis cod. pen. non sia dichiarato generico?
Il ricorso deve evidenziare elementi concreti e decisivi, presenti negli atti processuali, che la Corte d’Appello avrebbe ingiustificatamente ignorato. Non è sufficiente una semplice lamentela sulla mancata applicazione della norma, ma occorre argomentare perché, nel caso specifico, i presupposti per il proscioglimento erano sussistenti.
I precedenti penali dell’imputato possono impedire l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione relativa ai precedenti penali dell’imputato, non contestata nel ricorso, è uno degli elementi che possono escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto possono indicare un comportamento non occasionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15797 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONDENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce la mancata applicazione ex officio della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, è generico poiché è stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex affido”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglìtiva, da cui possa evincersì la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. (Sez. 6 – , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023 ) Rv. 284160 – 01)
che, di contro, il ricorrente non evidenzia alcun elemento, decisivo nella prospettiva invocata, che sarebbe stato comunque rappresentato ed ingiustificatamente disatteso dalla Corte di merito;
Che, in ogni caso, l’entità del danno cagionato come emerge dall’imputazione e la motivazione resa in ordine ai precedenti penali dell’imputato, non contestata nel ricorso, escludono la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della predetta causa di non punibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
41 Presidente