Porto di Oggetti Atto ad Offendere e Art. 131-bis Cod. Pen.: La Cassazione fa Chiarezza
L’applicazione dell’art. 131-bis Cod. Pen., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti di applicabilità di questa norma, in particolare in relazione al reato di porto di oggetti atti ad offendere. La decisione sottolinea come le specifiche circostanze del fatto, come le modalità di trasporto degli oggetti, siano decisive per valutare la gravità della condotta.
I fatti del caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un giovane automobilista condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore al pagamento di un’ammenda di 1.000,00 euro. La condanna era stata emessa per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, ovvero il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
Nello specifico, durante un controllo, le forze dell’ordine avevano rinvenuto all’interno del suo veicolo un manganello, situato nel vano portaoggetti dello sportello del conducente, e una mazza di legno sul lato del passeggero. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inapplicabilità dell’Art. 131-bis Cod. Pen.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del ricorrente manifestamente infondate. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione del Tribunale, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sulla base di una valutazione attenta delle circostanze concrete.
La Corte ha evidenziato che non si trattava di una semplice dimenticanza o di un trasporto casuale, ma di una detenzione che suggeriva una potenziale prontezza all’uso. Questa valutazione ha reso la condotta non qualificabile come di ‘particolare tenuità’, escludendo così la possibilità di applicare la causa di non punibilità.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. Il Tribunale di merito aveva correttamente valorizzato le modalità concrete del trasporto degli oggetti. Il manganello nel vano portaoggetti dello sportello del guidatore e la mazza sul lato passeggero erano elementi che indicavano una disponibilità immediata all’uso, e non un trasporto casuale o giustificato. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente per escludere la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo o di fornire una lettura alternativa delle prove. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché le critiche sollevate miravano a una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi inferiori. Di conseguenza, alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza ribadisce che la valutazione della particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi caso per caso delle specifiche modalità della condotta. Per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, la loro collocazione all’interno di un veicolo e la loro immediata disponibilità sono elementi cruciali che possono impedire l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.. La decisione serve da monito: la Suprema Corte non può essere adita per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Quando il porto di oggetti atti ad offendere non può essere considerato di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.?
Secondo la Corte, non si può considerare di ‘particolare tenuità’ quando le modalità di trasporto degli oggetti, come la loro collocazione in punti facilmente accessibili del veicolo (es. vano portaoggetti dello sportello), indicano una pronta disponibilità all’uso e non un trasporto casuale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se emerge una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato a versare una somma di denaro, ritenuta congrua, alla cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non fornire una nuova e diversa lettura dei fatti o delle prove già valutate nei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1416 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1416 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Nocera inferiore dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera inferiore ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen.;
Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità di trasporto, il manganello nel vano porta oggetti dello sportello lato guidatore e la mazza di legno in quello lato passeggero- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta già formulata nel corso del giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17655/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Consigliere estensore NOME COGNOME