Art. 131-bis cod. pen.: Quando la ‘Particolare Tenuità del Fatto’ non si Applica?
L’istituto della ‘particolare tenuità del fatto’, disciplinato dall’art. 131-bis cod. pen., rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la condotta complessiva dell’imputato possa precludere l’accesso a tale beneficio, anche in relazione a reati apparentemente minori come il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.
I Fatti del Caso: Il Rifiuto dell’Alcoltest e il Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine dalla condanna, confermata in appello, di un automobilista per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, l’erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, il reato contestato avrebbe dovuto rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., data la sua natura e le circostanze. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, motivando la sua decisione sulla base della gravità complessiva del comportamento tenuto dal conducente.
La Decisione della Corte sull’art. 131-bis cod. pen.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logici e giuridici. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi al solo esame della norma violata, ma deve estendersi a una considerazione globale della condotta.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato il ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata’. Questo disvalore non derivava unicamente dal rifiuto di sottoporsi al test, ma anche e soprattutto da ciò che lo aveva preceduto e accompagnato: una guida pericolosa e un comportamento generale tenuto al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine. Questi elementi, nel loro insieme, delineavano un quadro di offensività tutt’altro che trascurabile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando l’azione, pur integrando un reato minore, si inserisce in un contesto che ne amplifica la gravità. La Corte ha validato l’argomentazione dei giudici di merito, i quali avevano posto l’accento sulla ‘condotta di guida pericolosa posta in essere dal ricorrente ed il comportamento serbato all’atto del controllo’. Questi fattori sono stati ritenuti sufficienti per considerare l’offesa non ‘particolarmente tenue’. La decisione si dimostra quindi coerente con le risultanze processuali e logicamente fondata, impedendo qualsiasi censura in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è un’analisi complessa che trascende la mera qualificazione giuridica del fatto. Il giudice deve considerare l’intera condotta dell’agente per misurarne l’effettivo disvalore. Una guida palesemente pericolosa, sintomo di un concreto rischio per la sicurezza pubblica, costituisce un elemento ostativo all’applicazione del beneficio, anche se il reato formalmente contestato è il semplice rifiuto del test. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest?
Sì, in linea di principio, ma non automaticamente. La sua applicazione è subordinata a una valutazione del giudice che deve considerare l’intera condotta dell’imputato. Se emergono elementi che aggravano il disvalore del fatto, come una guida pericolosa, il beneficio può essere escluso.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in questo caso?
La Corte ha valorizzato il ‘disvalore oggettivo della condotta’, basandosi non solo sul rifiuto del test, ma anche sulla guida pericolosa posta in essere dall’imputato prima del controllo e sul suo comportamento successivo all’atto del fermo.
Qual è stato l’esito finale del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 131 bis cod. pen; manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. pag. 3 della motivazione in cui si pone in evidenza la condotta di guida pericolosa posta in essere dal ricorrente ed il comportamento serbato all’atto del controllo).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore