Art. 131-bis cod. pen.: La Cassazione sui limiti della non punibilità per tenuità del fatto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’Art. 131-bis cod. pen., rappresenta un tema di costante dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento sui criteri che ne possono legittimamente escludere l’operatività, in particolare nei casi di reati con conseguenze dannose significative, come le lesioni stradali.
Il Caso: Ricorso contro una condanna per lesioni stradali
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di lesioni personali stradali, previsto dall’art. 590-bis del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva basato l’intero ricorso su un unico motivo: la presunta erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’Art. 131-bis cod. pen.
La contestazione della difesa
Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto e, di conseguenza, dichiarare la non punibilità dell’imputato. Si contestava, in sostanza, che la valutazione effettuata in secondo grado non fosse corretta e non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore di una lieve entità dell’offesa.
L’applicazione dell’Art. 131-bis cod. pen. e il giudizio della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei presupposti che giustificano l’esclusione del beneficio della non punibilità. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse correttamente escluso l’applicabilità della norma.
Il disvalore oggettivo come ostacolo
L’elemento chiave che ha portato all’esclusione dell’Art. 131-bis cod. pen. è stato il ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e del danno cagionato’. In altre parole, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando una gravità intrinseca nel comportamento dell’imputato e un’entità del danno non trascurabile. Questi due fattori, valutati oggettivamente, sono stati ritenuti sufficienti per considerare il fatto non ‘particolarmente tenue’.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello immune da vizi logici e coerente con le prove emerse durante il processo (‘risultanze istruttorie’). Quando la valutazione del giudice di merito si fonda su argomentazioni logiche e ben ancorate ai fatti, la decisione non può essere censurata in sede di legittimità. La Suprema Corte, infatti, non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza del percorso argomentativo seguito dai giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi concreta della condotta e delle sue conseguenze. Un ‘disvalore oggettivo’ significativo, sia nella modalità dell’azione che nell’entità del danno, costituisce un valido motivo per negare il beneficio della non punibilità previsto dall’art. 131-bis. La decisione, pertanto, conferma la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo l’inammissibilità del suo tentativo di ottenere una revisione del giudizio di merito.
Quando può essere esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)?
Può essere esclusa quando emerge un rilevante ‘disvalore oggettivo’ della condotta e del danno causato, elementi che rendono il fatto non qualificabile come ‘di particolare tenuità’.
Cosa si intende per ‘disvalore oggettivo della condotta’?
Si riferisce alla gravità intrinseca dell’azione e alle sue conseguenze dannose, valutate in modo obiettivo, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto che ha commesso il reato.
Qual è l’esito di un ricorso in Cassazione se la motivazione della sentenza precedente è considerata logica e coerente?
Se la motivazione è immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze processuali, il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito i fatti già valutati dai giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 16/02/1970
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e del danno cagionato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pr4icnte