Art. 131-bis cod. pen.: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen., rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice, che deve considerare non solo la gravità del fatto, ma anche la personalità dell’autore. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali e le modalità della condotta possano costituire un ostacolo insormontabile all’applicazione di tale beneficio, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già condannati dalla Corte d’Appello di Torino, presentavano ricorso per Cassazione. La loro doglianza principale verteva sulla mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Essi ritenevano che il reato commesso fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse essere archiviato senza l’applicazione di una pena.
La Decisione della Corte e l’applicazione dell’Art. 131-bis cod. pen.
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi palesemente inammissibili. Secondo gli Ermellini, le questioni sollevate erano generiche e si concentravano su aspetti di fatto, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. era corretta e priva di vizi logici o giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione risiede nei criteri che impediscono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione impugnata fosse giustificata da due elementi cruciali:
1. Le modalità della condotta: Il modo in cui il reato è stato commesso è un indicatore fondamentale per valutare la gravità complessiva dell’azione.
2. I precedenti penali: La presenza di plurime condanne a carico di entrambi i ricorrenti è stata ritenuta decisiva. In particolare, una precedente condanna per il reato di cui all’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) è stata interpretata come una chiara “espressione del loro spregio per l’Autorità”.
Questi elementi, nel loro complesso, delineano una personalità non compatibile con il beneficio della non punibilità. L’abitualità nel commettere reati e un’attitudine di ostilità verso le istituzioni sono fattori che, secondo la Corte, precludono l’accesso all’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: la valutazione per l’applicazione della tenuità del fatto non può limitarsi alla sola entità oggettiva del reato. È un giudizio complesso che deve necessariamente includere un’analisi della personalità del reo, desumibile dalla sua condotta passata e presente. La presenza di precedenti penali, soprattutto se indicativi di una tendenza a delinquere o di un disprezzo per le regole della convivenza civile, costituisce un valido motivo per negare il beneficio. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle loro pretese.
In quali casi può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.?
Sulla base del provvedimento, l’applicazione può essere esclusa quando la decisione del giudice si fonda su ragioni prive di vizi logici e giuridici, come le specifiche modalità della condotta e la presenza di plurime condanne a carico dell’imputato, che possono indicare uno spregio per l’Autorità e quindi un’incompatibilità con il beneficio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto palesemente proposto per generiche questioni di fatto, ovvero per contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi sono palesemente proposti per generiche inammissibili questioni in fatto nel censurare l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. rispetto alle ragioni, prive di vizi logici e giuridici, che hanno giustificato la decisione in ragione delle modalità della condotta e delle plurime condanne a carico di entrambi i ricorrenti, anche per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., espressione del loro spregio per l’Autorità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025