Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18869 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BELLUNO il 08/03/1969
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME con le quali chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati falso in atto pubblico di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. (capo A), e violata consegna aggravata ex artt. 120, comma secondo, 47, comma secondo, cod. pen. mil . di pace.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, articolando un solo motivo di doglianza.
Con l’unico motivo proposto lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Nonostante il difensore ne avesse fatto richiesta con conclusioni scritte, la Corte di appello ometteva di motivare il diniego di tale richiesta.
Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore gener Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. NOME COGNOME chiede l’annull con rinvio del provvedimento gravato.
Motivi della decisione
NOME Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione di questa Co decidere il ricorso, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 13, comma 2, cod. relativa alla connessione tra reati comuni e reati militari, giacché in caso di con reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per il reato militare se il comune sia da considerarsi più grave secondo i criteri di cui all’art. 16, comma te proc. pen. (come nella odierna vicenda ove è contestato il delitto di falso ideol induzione, punito con la reclusione da uno a sei anni, reato più grave rispetto all’a di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio, pun reclusione militare fino a un anno, pena che può essere aumentata nelle ipotesi del comma).
Sempre GLYPH in GLYPH via GLYPH preliminare, GLYPH si GLYPH osserva GLYPH che GLYPH è GLYPH possibile l’applicazione retroattiva dell’art. 131- bis cod. pen. come novellato dalla “riforma nel caso in cui la sentenza del grado precedente sia stata pronunciata in data ante modifica normativa apportata all’articolo in parola, entrata in vigore il 30 dicemb giusta la previsione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertit dicembre 2022, n. 199 (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284241; in prece Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266594).
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dal testo della sentenza gravata risulta che il difensore, nelle sue co (correttamente inviate via pec), aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato ai sens 131-bis cod. pen.
Come noto, tale richiesta può essere formulata anche nelle sole conclusioni, gi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata d giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento pe vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, fattispecie in cui la richiesta di appl della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle c orali del giudizio di appello).
Pertanto, tale richiesta imponeva una decisione da parte del giudice, tratta uno specifico punto affrontato dall’imputato.
Il giudice non ha concesso l’assoluzione così richiesta, ma non ha motivato in alcun modo la sua decisione, né è possibile, dal complesso della motivazione, dedurre che l’abbia
valutata implicitamente non concedibile.
La motivazione implicita è consentita anche in ordine alla omessa concessione dell’assoluzione per la particolare tenuità del fatto, in quanto la richiesta di applicaz
della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamen disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche
rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termi di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097).
Nella presente sentenza, però, non vi sono elementi da cui dedurre che il giudice abbia ritenuto grave, o comunque non particolarmente tenue, il fatto commesso
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, diversa sezione, per un nuovo giudizio su
tale punto, da svolgersi con piena libertà valutativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad a sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma 1’8/5/2025 Il Consiglien stensore
La Presidente