Art. 131-bis cod. pen.: Quando l’Esperienza Criminale Esclude la Particolare Tenuità del Fatto
L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su come la precedente esperienza criminale di un imputato possa influenzare tale valutazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare il beneficio, sottolineando come la storia criminale di un soggetto possa indicare una maggiore intensità del dolo e una piena consapevolezza dell’importanza delle regole da rispettare, come quelle relative agli arresti domiciliari.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, aveva violato le prescrizioni imposte. Nei gradi di merito, la sua difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto tale richiesta.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando una motivazione inadeguata da parte della Corte territoriale in merito al diniego del beneficio.
Il Diniego dell’art. 131-bis cod. pen. nei Giudizi di Merito
La Corte d’Appello di Napoli aveva motivato il proprio diniego evidenziando una chiara correlazione tra due elementi fondamentali: l’esperienza criminale pregressa dell’imputato e la sua consapevolezza dell’importanza di rispettare le prescrizioni degli arresti domiciliari. Secondo i giudici di merito, un soggetto con un passato criminale ha una comprensione più acuta del significato e delle conseguenze della violazione delle misure cautelari. Questa maggiore consapevolezza si traduce in un’intensità del dolo più elevata, che è incompatibile con il concetto di “particolare tenuità” del fatto richiesto dalla norma.
In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto che il reato non potesse essere considerato di lieve entità proprio a causa della personalità dell’imputato e della sua deliberata scelta di trasgredire, nonostante la piena comprensione del disvalore della sua condotta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea argomentativa della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione fornita era adeguata e priva di vizi logici. La valutazione della gravità del fatto e dell’intensità del dolo, basata sulla personalità e sull’esperienza criminale dell’imputato, rientra pienamente nelle prerogative del giudice di merito e non è suscettibile di una nuova e autonoma rivalutazione in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma verificare che la decisione impugnata sia giuridicamente corretta e logicamente motivata. In questo caso, la correlazione tra esperienza criminale e consapevolezza della violazione è stata considerata una valutazione di fatto ben argomentata e, pertanto, insindacabile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione rafforza l’idea che la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non possa essere un mero esercizio aritmetico basato sulla sola entità oggettiva del danno. La personalità dell’autore del reato e la sua storia criminale sono elementi determinanti per valutare l’intensità del dolo e, di conseguenza, la gravità complessiva del fatto. La decisione implica che i soggetti con precedenti penali avranno maggiori difficoltà a ottenere il beneficio della non punibilità, specialmente quando il reato commesso dimostra un’evidente noncuranza per le regole dell’ordinamento giuridico, di cui dovrebbero avere piena consapevolezza proprio in virtù del loro passato.
Può l’esperienza criminale di un imputato influire sulla concessione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)?
Sì, secondo la Corte l’esperienza criminale dell’imputato è un elemento rilevante. Essa dimostra una maggiore consapevolezza dell’importanza delle prescrizioni da rispettare (come gli arresti domiciliari), il che porta a ritenere più elevata l’intensità del dolo e a escludere la particolare tenuità del fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le valutazioni sulla personalità dell’imputato fatte dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, non può effettuare una nuova e autonoma valutazione degli elementi di fatto, come la personalità dell’imputato, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia affetta da evidenti vizi logici o contraddizioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appe di Napoli ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto dell’intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminal dell’imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degl arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulla personalità dell’imputato che n possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una divers autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Conskgliere estensore
Il Presiden