Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 19/11/1982
avverso la sentenza del 01/08/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; C2
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
udito # difensore
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 731 e 650 cod. pen., e, ritenuta la continuazione e considerato più grave il secondo reato, l’ha condannata alla pena di euro 300 di ammenda.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME lamentando assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., riportata in sentenza come formulata, in via subordinata, in sede di conclusioni; e insistendo, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita richiesta di tale causa di esclusione della punibilità da parte della difesa dell’imputatkin sede di conclusioni, di cui si dà atto nell’epigrafe della sentenza, il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia considerazione – anche implicita – in proposito.
L’assenza, quindi, di motivazione, sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis codice penale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.