Art. 131-bis: Quando la Violenza Esclude la Tenuità del Fatto
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sull’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la norma che esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con una decisione netta, i giudici hanno ribadito che la violenza della condotta e il pregiudizio arrecato sono elementi ostativi al riconoscimento di questo beneficio, dichiarando inammissibile un ricorso ritenuto meramente ripetitivo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il reato commesso rientrasse nei limiti previsti dalla legge per tale beneficio. Tuttavia, l’imputato aveva basato il suo ricorso per cassazione sugli stessi identici motivi già presentati e respinti nel grado di giudizio precedente.
La Decisione della Corte e il Ruolo dell’Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma interconnessi.
In primo luogo, dal punto di vista procedurale, il ricorso è stato considerato una “pedissequa reiterazione” delle doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di Appello. I giudici supremi hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Un appello che manca di specificità e che non si confronta criticamente con la motivazione del giudice precedente è destinato all’inammissibilità.
L’Incompatibilità tra Violenza e Tenuità del Fatto
In secondo luogo, e qui risiede il cuore della questione di diritto, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito operata dal giudice di appello. La sentenza impugnata aveva infatti evidenziato come le “modalità violente della condotta” e il “pregiudizio arrecato alle cose” fossero elementi concreti che impedivano di qualificare il fatto come di “particolare tenuità”. L’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva dell’offesa, che non può prescindere dalla gravità delle modalità con cui il reato è stato perpetrato.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara: la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. non è un automatismo applicabile a tutti i reati al di sotto di una certa soglia di pena. Il giudice ha il dovere di analizzare in concreto la condotta dell’imputato. In questo caso, la presenza di violenza è stata ritenuta un indicatore di un disvalore penale tale da superare la soglia della “tenuità”. Anche se il danno finale può apparire limitato, la violenza impressa nell’azione criminosa manifesta una pericolosità e una gravità che la legge non intende trattare con clemenza. La decisione, pertanto, non solo sanziona un ricorso proceduralmente debole, ma rafforza un principio sostanziale: la violenza è intrinsecamente incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza fornisce due importanti indicazioni pratiche. Per gli avvocati, è un monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici, che entrino nel merito critico delle motivazioni della sentenza impugnata, evitando di riproporre argomenti già sconfessati. Per i cittadini, chiarisce che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è una scappatoia per chi commette reati con modalità aggressive o violente. La valutazione del giudice terrà sempre conto del modo in cui il reato è stato commesso, e la violenza rappresenta un confine difficilmente superabile per ottenere il beneficio della non punibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a una pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo di svolgere una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata.
La violenza nella condotta impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
Sì, la decisione conferma che le modalità violente della condotta e il pregiudizio arrecato alle cose sono elementi che non consentono di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26030 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen. sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito (vedi pag. 2, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto censurabile nella presente sede e che le modalità violente della condotta e pregiudizio arrecato alle cose non consentono di ritenere sussistente la causa esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024