Art. 131-bis: Quando la Tenuita’ del Fatto non Basta
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua operatività non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questi principi, negando il beneficio a un soggetto che aveva violato una misura di prevenzione, nonostante il ritardo nel rientro a casa fosse stato di soli venti minuti.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, già sottoposto a una misura di prevenzione aggravata a causa della sua persistente tendenza a delinquere, condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione per aver violato le prescrizioni imposte. Nello specifico, l’imputato aveva ritardato il suo rientro presso l’abitazione di venti minuti rispetto all’orario stabilito.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non applicare l’art. 131-bis cod. pen. La difesa riteneva che un ritardo così breve configurasse un fatto di particolare tenuità, meritevole di archiviazione per non punibilità, e che i precedenti penali non dovessero essere un ostacolo insormontabile a tale valutazione.
La Negazione dell’Art. 131-bis cod. pen. e la Motivazione della Corte
La Corte di Appello aveva respinto la richiesta di assoluzione, motivando la sua decisione sulla base della gravità complessiva del fatto e della pericolosità sociale del soggetto. Il ricorso in Cassazione si è concentrato proprio su una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo sproporzionato i precedenti penali, senza considerare l’effettiva minima offensività della condotta in sé. La difesa ha sottolineato che l’istituto della particolare tenuità del fatto può essere applicato anche a soggetti con precedenti, a condizione che il nuovo reato sia del tutto episodico e lieve.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione richiesta dall’art. 131-bis cod. pen. non può limitarsi al singolo episodio (il ritardo di venti minuti), ma deve estendersi a un’analisi più ampia che includa il contesto e le caratteristiche dell’autore.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato i seguenti punti cruciali:
1. Violazione di una Misura di Prevenzione: Il reato commesso non era un illecito comune, ma la violazione di un provvedimento applicato proprio per contenere la pericolosità sociale dell’individuo. Questa circostanza aumenta la gravità della condotta, poiché dimostra un’insofferenza alle regole imposte dall’autorità giudiziaria.
2. Pericolosità Sociale: La misura di prevenzione era stata applicata a causa dei precedenti penali del soggetto e successivamente aggravata perché egli aveva continuato a delinquere. Questo dimostra una personalità non incline al rispetto della legge, un elemento che osta alla qualificazione del fatto come ‘tenue’.
3. Completezza della Motivazione: La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione completa, logica e non contraddittoria. I giudici di merito avevano correttamente bilanciato tutti gli elementi, concludendo che la condotta non poteva essere considerata lieve, proprio in virtù del quadro generale di illegalità in cui si inseriva.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del proprio ruolo: non può effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Chiedere una diversa ponderazione della gravità del reato, come fatto dal ricorrente, esula dalle competenze della Corte di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. La ‘particolare tenuità’ non è un concetto puramente quantitativo, legato ad esempio alla durata di un’inadempienza. È, invece, una valutazione qualitativa che deve tenere conto della biografia criminale del reo e del significato della sua condotta nel contesto specifico. La violazione di una misura di prevenzione, per sua natura, mal si concilia con un giudizio di tenuità, poiché mina alla base la finalità stessa della misura: prevenire la commissione di ulteriori reati da parte di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso.
Quando la violazione di una misura di prevenzione può non essere considerata un fatto di particolare tenuità?
Quando la condotta, sebbene di per sé minima (come un ritardo di pochi minuti), si inserisce in un quadro complessivo di pericolosità sociale del soggetto, desumibile dai suoi precedenti penali e dal fatto che la misura stessa era stata applicata e aggravata proprio per prevenire ulteriori reati.
La Corte di Cassazione può rivalutare la gravità di un reato già valutata dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. Il suo compito è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, completa e non contraddittoria, controllando la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, in base a principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, respingendo la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, e ritenendo sussistente una pericolosità sociale che legittima l’applicazione della recidiva;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. senza una adeguata motivazione circa la gravità del fatto e la sua offensività in concreto, avendo egli ritardato il rientro in casa di soli venti minuti, valorizzando i suoi precedenti penali, non ostativi all’applicazione dell’istituto stesso;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata motivato in modo completo, non manifestamente illogico e non contraddittorio, il diniego dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sulla base dei criteri stabiliti dalla norma stessa, quali la gravità e pericolosità della condotta tenuta, essendo il ricorrente rientrato in casa solo dopo l’accesso dei militari, ed avendo egli violato un misura di prevenzione applicatagli a causa dei suoi precedenti penali, e che era stata aggravata perché egli aveva continuato a delinquere;
ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato commesso, già valutata dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente