Art. 131 bis c.p.: La Cassazione Sottolinea la Necessità della Richiesta nei Gradi di Merito
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis c.p., rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la richiesta di applicazione di questa causa di non punibilità deve essere formulata durante i giudizi di merito e non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte.
Il Fatto e lo Svolgimento Processuale
Il caso in esame ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per un reato previsto dalla legge sulle armi (L. 110/1975) e condannato a otto mesi di arresto e 800 euro di ammenda.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’aspetto peculiare, e decisivo, della vicenda è che tale richiesta non era mai stata avanzata nei precedenti gradi di giudizio.
La Questione Giuridica: È Possibile Invocare l’art. 131 bis c.p. per la Prima Volta in Cassazione?
Il nucleo della controversia sottoposta alla Suprema Corte riguardava la possibilità per l’imputato di sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione relativa all’applicazione dell’art. 131 bis c.p.. La difesa sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto comunque valutare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la non punibilità, anche in assenza di una specifica richiesta.
La Corte è stata quindi chiamata a chiarire se la mancata istanza nei gradi di merito precluda definitivamente la possibilità di beneficiare di tale istituto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sull’art. 131 bis c.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici hanno stabilito che la questione relativa all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il principio cardine, richiamato nell’ordinanza, è che l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di sollevare in Cassazione questioni non prospettate nei gradi di merito. Inoltre, la Corte ha specificato che sul giudice di merito non grava alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio sull’applicabilità della causa di non punibilità in assenza di una esplicita richiesta della parte interessata. La valutazione del giudice, in questo senso, è attivata solo da un’istanza di parte.
La Suprema Corte ha inoltre bollato come manifestamente infondate le altre censure sollevate, ritenendole generiche e astratte. La motivazione della sentenza d’appello sulla responsabilità dell’imputato è stata giudicata adeguata e coerente, non lasciando spazio a ulteriori riesami.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche per la strategia difensiva. Essa sancisce in modo inequivocabile che le opportunità processuali devono essere colte al momento giusto. La richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. è una valutazione che attiene al merito dei fatti e, come tale, deve essere sottoposta all’attenzione del Tribunale e della Corte d’Appello.
Attendere il giudizio di Cassazione per formulare tale richiesta equivale a perdere definitivamente la possibilità di avvalersene. Questa ordinanza serve da monito: la difesa tecnica deve essere diligente e previdente, articolando tutte le possibili istanze, incluse quelle relative a cause di non punibilità, fin dal primo grado di giudizio. In caso contrario, l’inammissibilità del ricorso non solo conferma la condanna, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito dedurre per la prima volta in sede di legittimità tale questione se non è stata avanzata nei precedenti gradi di merito.
Il giudice è obbligato a valutare d’ufficio l’applicabilità dell’art. 131 bis del codice penale?
No, secondo la sentenza, sul giudice di merito non grava alcun obbligo di pronunciarsi sull’applicabilità di tale causa di esclusione della punibilità in assenza di una specifica richiesta da parte dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Taranto il 14/10/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4, comma2, L. 110/1975;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. dichiarazione di responsabilità;
Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto non risulta che sia mai stata avanzata richiesta di pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. per cui non è ora consentito per la prima volta dedurre tale questione ostandovi in ciò quanto disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sull’applicabilità o meno della relativa causa di esclusione della punibilità (tra le tante Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semnnah, Rv. 275782 – 01);
Rilevato che l’ulteriore censura, formulata peraltro in termini generici ed astratti, è manifestamente infondata in quanto la motivazione resa dai giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente risulta adeguata e coerente;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024