Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/09/1975
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
“
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME
S
a ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto
dall’art.186, comma 2, lett.c) e comma
2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, attinente alla violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre
a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, non si
confronta con la puntuale argomentazione espressa dalla Corte territoriale; la quale, in riferimento a giurisprudenza consolidata, ha rilevato che l’omesso avviso
determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182,
comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, come non avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 44962 del
04/11/2021, COGNOME, Rv. 282245, tra le altre).
Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla verificazione di un incidente, dovendosi quindi ritenere la valutazione non incompatibile con il principio espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025