Art. 131 bis c.p.: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto della particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’art. 131 bis c.p., rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del sindacato di legittimità su tale valutazione, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a rimettere in discussione decisioni adeguatamente motivate.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto
Il caso analizzato riguarda il ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un errato bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti. Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Corte Suprema di riconsiderare elementi già valutati nei precedenti gradi di giudizio, sostenendo la minima offensività della condotta.
I Motivi del Ricorso e l’Applicazione dell’Art. 131 bis c.p.
Il ricorso si fondava su due principali motivi:
1. Contraddittorietà ed erronea applicazione della legge penale: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La difesa riteneva che la condotta dell’imputata fosse di minima offensività e che, pertanto, dovesse beneficiare della non punibilità.
2. Errato bilanciamento delle circostanze: Veniva criticato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, operato ai sensi dell’art. 69 c.p., che secondo la ricorrente avrebbe dovuto invece risolversi in una prevalenza delle prime.
Entrambi i motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di legittimità, che non consente una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dalla ricorrente non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 131 bis c.p., la Corte ha sottolineato che la doglianza era meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito aveva fornito congrue ragioni per escludere la minima offensività della condotta, rendendo la sua decisione incensurabile. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è sorretta da un percorso logico-giuridico corretto.
In relazione al secondo motivo, sul bilanciamento delle circostanze, la Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010). Il giudizio di comparazione tra circostanze è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto il giudizio di equivalenza come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena, fornendo una motivazione sufficiente e, quindi, non sindacabile.
Le Conclusioni: Quando il Giudizio di Merito è Insindacabile
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: il ricorso per cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le valutazioni discrezionali del giudice, come quelle sulla tenuità del fatto o sul bilanciamento delle circostanze, se supportate da un’argomentazione coerente e non arbitraria, sono definitive. La conseguenza per la ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
No, non se il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente respinte dal giudice di merito. La valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che, se motivato in modo logico e congruo, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti può essere criticato davanti alla Corte di Cassazione?
Solo se la decisione del giudice di merito è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico. Altrimenti, si tratta di una valutazione discrezionale che sfugge al controllo della Cassazione, specialmente quando è sorretta da una motivazione sufficiente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDI NANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONDOFURI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione gli artt. 131 bis e 69 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata con riferimento alle congrue ragioni per cui la condotta della prevenuta non è stata ritenuta dalla Corte territoriale di minima offensività ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.);
che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente