Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l sentenza in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in punt di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come si evince dall’atto di appello a firma dell’AVV_NOTAIO del 24/6/2020, la questione relativa all’applicazione della causa di non punib ex art. 131bis cod. pen. introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 non ri tra quelli devoluti alla Corte di appello.
E costituisce principio ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere de per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, co, proc. pen., se, come nel caso che ci occupa, il predetto articolo era già in alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 5, n. 483 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/3/201 Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, COGNOME, Rv. 272789; Sez. 5, Sentenza n. 57491 del 23/11/2017 Moio Rv. 271877; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, COGNOME, Rv. 266678 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimi ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata i vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; Sez. 7, Ordina n. 43838 del 27/5/2016, COGNOME, Rv. 268281; Sez. 3, Sentenza n. 19207 de 16/3/2017, COGNOME, Rv. 269913).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricor al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Cqnsigliere est sore
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