Art. 131-bis c.p.: Inammissibilità per Futilità dei Motivi e Insensibilità alle Regole
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, sottolinea come la futilità dei motivi che spingono a commettere un reato possa essere un indice decisivo per escludere la scarsa offensività della condotta.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il fatto commesso fosse di particolare tenuità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale. Tale richiesta era già stata avanzata e respinta nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Art. 131-bis c.p.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio procedurale e su una valutazione sostanziale. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre la medesima questione già affrontata e risolta dalla Corte territoriale, senza introdurre nuovi elementi critici o argomentazioni capaci di confutare la logicità della precedente decisione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una risposta adeguata e congruamente motivata, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di riesame del merito, non consentito in sede di cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello e avallato dalla Cassazione. Per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., i giudici di merito non si sono fermati alla materialità del fatto, ma hanno analizzato le ragioni soggettive della condotta. Hanno evidenziato come l’allontanamento o la violazione delle prescrizioni imposte fosse avvenuto per motivi ‘futili’.
Questa ‘futilità’ è stata interpretata come un chiaro segnale dell’ ‘insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte’. In altre parole, agire per ragioni insignificanti dimostra un profondo disprezzo per le regole e per l’autorità, un atteggiamento che impedisce di qualificare la condotta come ‘scarsamente offensiva’. La valutazione, quindi, trascende il danno concreto per abbracciare anche la dimensione della colpevolezza e della pericolosità sociale manifestata dall’autore del reato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è complessa e non si esaurisce nel solo aspetto oggettivo del reato. Le motivazioni personali e l’atteggiamento del reo verso i precetti giuridici sono elementi cruciali. Una condotta ispirata da motivi futili rivela una maggiore riprovevolezza e osta al riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto. Inoltre, la pronuncia funge da monito contro la proposizione di ricorsi meramente ripetitivi, che non solo sono destinati all’insuccesso ma comportano anche significative conseguenze economiche per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva la stessa identica questione già formulata nel precedente grado di giudizio, alla quale la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta adeguata e motivata.
Qual è il motivo per cui non è stato applicato l’art. 131-bis del codice penale?
L’art. 131-bis c.p. non è stato applicato perché i giudici hanno ritenuto la condotta non ‘scarsamente offensiva’. La valutazione si è basata sulla ‘futilità dei motivi’ che hanno spinto il ricorrente a violare le prescrizioni, interpretata come un’espressione di insensibilità e mancanza di rispetto per le regole imposte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ERCOLANO il 15/03/1978
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Carlo
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa d punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. lfh riproduttivo di identica questione form di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta là dove ha ri scarsamente offensiva la condotta a cagione dell’apprezzata futilità dei dell’allontanamento poiché significativi dell’insensibilità del ricorrente al r prescrizioni imposte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2025.