Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME
NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, 186-bis, comma 3, cod. strada
Rilevato che la difesa, a motivi di ricorso, lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’affermazione di penale responsabilità per il
reato in contestazione; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, in cui si contesta l’accertato stato di ebbrezza è palesemente destituito di fondamento: il giudici di merito hanno
operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positiv
dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è
onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di
strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4
46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del
17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021,
Ibnezzayer, Rv. 280958).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda quanto argomentato a pag. 2 della sentenza, in cui si evidenzia il rilevante rischio per l’incolumità degli utenti della strada collega all’andatura anomala della vettura condotta dal ricorrente in piena notte).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore