Art. 131-bis c.p.: Quando il Reato Diventa un’Abitudine
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p., rappresenta uno strumento di deflazione processuale e di equità sostanziale. Tuttavia, il suo accesso è subordinato a precisi requisiti, tra cui l’assenza di ‘abitualità’ nel comportamento del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, negando il beneficio a un soggetto condannato per truffa a causa dei suoi precedenti specifici. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali. In primo luogo, lamentava un presunto difetto di motivazione nella sentenza d’appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) sia dell’attenuante per il danno di speciale tenuità (ex art. 62 n. 4 c.p.), nonostante il valore del danno ammontasse a soli 400 euro.
La Decisione della Corte e il Ruolo dell’Art. 131-bis c.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ricordato un principio consolidato: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso, legato all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.. La Suprema Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata, sottolineando come la concessione di tale beneficio sia preclusa dalla condotta ‘abituale’ dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è chiara e si articola su due pilastri.
1. L’Abitualità come Ostacolo Insormontabile: Il legislatore ha esplicitamente previsto che la non punibilità per tenuità del fatto non possa essere applicata a chi manifesta una ‘tendenza a delinquere’. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che l’imputato aveva commesso ‘più reati della stessa indole’. Questa circostanza, secondo la Corte, integra di per sé il presupposto dell’abitualità dell’offesa, che costituisce un elemento ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.. La norma non è pensata per premiare chi delinque serialmente, anche se per importi modesti.
2. La Discrezionalità del Giudice sulla Tenuità del Danno: Anche per quanto riguarda l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), la Corte ha precisato che la sua concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se il diniego è supportato da una motivazione logica e giuridicamente corretta, come avvenuto nel caso in esame, la decisione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Un danno di 400 euro, pur non essendo elevato in assoluto, non obbliga automaticamente il giudice a concedere l’attenuante, che deve essere valutata nel contesto complessivo del fatto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con fermezza un principio fondamentale: l’art. 131-bis c.p. è uno strumento riservato a episodi criminali realmente sporadici e di minima offensività. Non può trasformarsi in un’esenzione dalla pena per chi, pur commettendo reati di modesta entità, lo fa in modo sistematico. La valutazione del giudice non deve limitarsi al singolo episodio, ma deve estendersi alla condotta complessiva dell’imputato per capire se si trovi di fronte a un fatto isolato o a una vera e propria ‘carriera’ criminale. La decisione, pertanto, serve da monito: la ripetizione di condotte illecite, anche se singolarmente lievi, delinea una pericolosità sociale che il sistema giuridico non può e non deve ignorare.
È possibile ottenere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) se si sono commessi altri reati in passato?
No. L’ordinanza chiarisce che la commissione di più reati della stessa indole integra il presupposto dell’abitualità dell’offesa, che è una causa ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo per valutare se la condanna è giusta?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti né verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri modelli di ragionamento.
Un danno di importo modesto (es. 400 euro) garantisce automaticamente l’applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno?
No. La Corte ha confermato che la concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) è un potere discrezionale del giudice di merito. Se il diniego è supportato da argomenti logici e giuridici corretti, come in questo caso, la decisione non è sindacabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, quanto al diniego della causa di non punibilità, la commissione di più reati della stessa indole da parte del prevenuto (si veda, in particolare, pag. 3) determina l’abitualità dell’offesa e costituisce presupposto ostativo al riconoscimento della predetta causa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
che la Corte di merito, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha negato la speciale tenuità del danno, di importo pari ad euro 400, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere
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Il Presidente