Art. 131-bis c.p.: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
L’applicazione dell’Art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di complesse valutazioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28200/2024) offre un chiaro esempio di come i precedenti penali specifici possano precludere l’accesso a questo beneficio, anche quando il singolo episodio delittuoso potrebbe, in astratto, apparire di modesta entità. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’accusa di tentato furto pluriaggravato. In primo grado, il Giudice aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, mandando assolto l’imputato.
Contro tale decisione, veniva proposto appello. La Corte d’Appello di Bologna ribaltava completamente il verdetto, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando l’imputato responsabile del reato contestato. La Corte territoriale, infatti, aveva escluso la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p.
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione sia al mancato riconoscimento della tenuità del fatto sia al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Art. 131-bis c.p.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: uno di carattere processuale e uno di merito.
Sotto il profilo processuale, i giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso “estremamente generici e assertivi”. Secondo la Corte, l’imputato si era limitato a esprimere un generico dissenso rispetto alla valutazione della Corte d’Appello, senza però individuare specifici elementi critici o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tale genericità viola i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
Le Motivazioni: Perché l’Art. 131-bis c.p. non è stato applicato?
Entrando nel cuore della questione, la Cassazione ha avallato la logica seguita dalla Corte d’Appello nell’escludere l’applicazione dell’Art. 131-bis c.p. Il punto centrale della motivazione risiede nella “non occasionalità del fatto”.
L’art. 131-bis c.p., infatti, richiede due condizioni per la sua operatività:
1. Particolare tenuità dell’offesa: valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo.
2. Non abitualità del comportamento: il reato non deve essere espressione di una tendenza a delinquere.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come il comportamento dell’imputato non potesse essere considerato occasionale. Tale conclusione era supportata da elementi oggettivi inconfutabili: i “numerosi precedenti specifici annoverati dal certificato penale”. La presenza di plurime condanne, anche per fatti della stessa natura, è stata interpretata come un indicatore di una tendenza a commettere reati, un comportamento che la norma intende escludere dal suo ambito di applicazione. La Corte ha sottolineato come la condotta susseguente al reato e le precedenti condanne specifiche dimostrassero una propensione a delinquere incompatibile con il beneficio della non punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nell’interpretazione dell’Art. 131-bis c.p.: la valutazione sulla tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi a un giudizio complessivo sulla personalità e sulla condotta dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e numerosi, costituisce un ostacolo quasi insormontabile all’applicazione della norma. Questo perché tali precedenti sono la prova che il comportamento non è “occasionale”, ma si inserisce in un più ampio schema di condotta illecita. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, questa pronuncia conferma che la “fedina penale” ha un peso determinante nel giudizio di meritevolezza del beneficio della non punibilità, rendendo la non abitualità del comportamento un requisito tanto essenziale quanto la tenuità dell’offesa stessa.
Avere precedenti penali impedisce sempre l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di numerosi precedenti specifici è un elemento decisivo per escludere il beneficio, in quanto dimostra la “non occasionalità” del fatto e un comportamento non compatibile con la finalità della norma.
Cosa si intende per ricorso ‘generico e assertivo’?
Significa che il ricorso si limita a contestare la decisione del giudice precedente senza specificare in modo preciso e dettagliato quali norme di legge sarebbero state violate o quali errori logici sarebbero presenti nella motivazione della sentenza, come invece richiesto dal codice di procedura penale.
Quali sono i due requisiti fondamentali per applicare la non punibilità per tenuità del fatto?
I due requisiti sono la particolare tenuità dell’offesa (valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno) e la non abitualità del comportamento dell’autore del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11191/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile del delitto tentato di furto pluriaggravato, in relazione al quale il Giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte di merito, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. – concessa, invece, dal giudice di prime cure – e in ordine al trattamento sanzionatorio, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi critici che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità, così da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i concreti rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata è corredata da specifica motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la riconducibilità del fatto nell’ambito normativo di cui all’art. 131bis cod. pen., evidenziando la non occasionalità del fatto, alla luce dei numerosi precedenti specifici annoverati dal certificato penale, e la condotta susseguente al reato, sottolineando, quanto a tale profilo, come il COGNOME sabbia subìto plurime condanne anche per fatti specifici ( cfr. pg . 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore