Art. 131-bis c.p. e Precedenti Penali: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che introduce la non punibilità per particolare tenuità del fatto, continua a essere un tema centrale nel dibattito giuridico. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali specifici e recenti preclude l’accesso a questo beneficio. Analizziamo insieme una recente decisione che chiarisce come la storia criminale di un imputato influenzi la valutazione del giudice.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma. In sede di appello, la pena inflitta all’imputato veniva parzialmente riformata e ridotta a 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa. Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge per la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto, escludendo così la sua punibilità. La questione è giunta quindi all’esame della Suprema Corte.
La Questione Giuridica: Applicabilità dell’Art. 131-bis c.p. in Presenza di Precedenti
Il fulcro del ricorso riguardava l’interpretazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo articolo consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, risulta di “particolare tenuità” e il comportamento non è abituale.
L’imputato sosteneva che, nel suo caso, sussistessero tutti i requisiti. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, fondando la sua decisione su un elemento specifico: la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione “manifestamente infondato”. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto adeguata e giuridicamente corretta per giustificare l’esclusione del beneficio.
Il punto chiave della decisione risiede nel valore attribuito ai precedenti penali dell’imputato. La Corte territoriale aveva evidenziato che l’uomo risultava gravato da “numerosi precedenti analoghi non risalenti nel tempo”. Questa circostanza, secondo la Cassazione, è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di uno dei requisiti fondamentali per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.: l’occasionalità della condotta.
La norma, infatti, è pensata per episodi criminosi sporadici e di minima gravità, non per soggetti che dimostrano una certa inclinazione a delinquere in un determinato settore. La presenza di precedenti specifici e recenti dipinge un quadro di comportamento abituale che è incompatibile con la ratio della norma sulla particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: l’analisi per la concessione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. non può limitarsi al singolo episodio, ma deve estendersi alla valutazione complessiva della personalità e della storia criminale del soggetto. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e non remoti, costituisce un forte indicatore di una tendenza a delinquere che impedisce di qualificare il fatto come un’occasionale e tenue deviazione dalla legalità.
È possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) se si hanno precedenti penali?
No, secondo questa ordinanza la presenza di numerosi precedenti penali analoghi e non remoti nel tempo è un fattore ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., in quanto indica una non occasionalità del comportamento illecito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il motivo del ricorso è stato considerato “manifestamente infondato”?
Perché la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e corretta per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., basandosi sui precedenti penali specifici e recenti dell’imputato, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 13 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza del 3 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 800 di multa e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l’applicabilità dell’invocato art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa l’esclusione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. dando rilievo al fatto che il COGNOME risulti gravato da numerosi precedenti analoghi non risalenti nel tempo;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
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