Art. 131-bis c.p.: Quando è Troppo Tardi per Chiederne l’Applicazione?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, normata dall’art. 131-bis c.p., non può essere presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta strategia difensiva fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per un reato in materia di stupefacenti, specificamente quello previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, che riguarda fatti di lieve entità. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso si basava sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, appunto l’art. 131-bis c.p.
La Questione Procedurale sull’Art. 131-bis c.p.
Il cuore della questione non risiede nel merito della potenziale applicabilità dell’istituto, ma in un aspetto puramente procedurale. La difesa dell’imputato ha sollevato la questione della tenuità del fatto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il Codice di Procedura Penale, all’articolo 606, comma 3, stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. In altre parole, il giudizio di Cassazione non è la sede per introdurre nuove questioni che non siano state precedentemente sottoposte all’esame della Corte d’Appello. Questo principio serve a garantire la corretta progressione del processo e a definire i limiti della cognizione di ciascun giudice.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è netta e si fonda proprio sul principio appena descritto. I giudici hanno rilevato che il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. costituiva un profilo “non previamente devoluto alla cognizione della Corte d’appello”.
La Corte ha inoltre richiamato un proprio precedente (sentenza n. 36518 del 2020), che chiarisce le strette condizioni in cui la Cassazione potrebbe, in via eccezionale, riconoscere la causa di non punibilità senza rinviare il processo. Tale possibilità sussiste solo quando due requisiti sono contemporaneamente soddisfatti:
1. La questione è stata sollevata nei motivi di appello.
2. I presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti, senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Nel caso di specie, mancava il primo e fondamentale requisito: la richiesta non era mai stata formulata in appello. Di conseguenza, la Corte non ha potuto neanche entrare nel merito della questione, dovendosi fermare alla barriera procedurale dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale sulla strategia processuale. Qualsiasi argomento difensivo, inclusa la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., deve essere tempestivamente articolato nel primo grado di giudizio utile, ovvero l’appello. Attendere il giudizio di Cassazione per sollevare nuove questioni si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni valutazione nel merito. La decisione rafforza la distinzione tra il giudizio di merito (Appello), dove si possono valutare fatti e prove, e quello di legittimità (Cassazione), che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge sulla base di quanto già discusso e deciso nei gradi precedenti.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. Secondo l’ordinanza, questo è un profilo non deducibile per la prima volta in Cassazione, in quanto deve essere stato previamente sottoposto all’esame della Corte d’Appello.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, perché il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio.
Esistono eccezioni alla regola che impedisce di sollevare nuovi motivi in Cassazione per l’art. 131-bis c.p.?
Sì, ma a condizioni molto specifiche. La Cassazione può applicare l’art. 131-bis c.p. senza rinvio solo se la questione è stata dedotta nei motivi di appello e, inoltre, se i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente evidenti dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto. In questo caso, mancava la prima condizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 00PCEAD nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il rilievo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d’appello, non deducibile per la prima volta in Cassazione (in argomento cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 – 02:”La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali”),
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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