Art. 131-bis c.p. e Guida in Stato di Ebbrezza: Quando la Tenuità del Fatto non Basta
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di guida in stato di ebbrezza, offrendo importanti chiarimenti sui limiti di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la norma che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’ordinanza in esame conferma che la valutazione sulla tenuità non è automatica, ma dipende strettamente dalla gravità concreta della condotta. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni.
I Fatti del Caso: La Condanna nei Gradi di Merito
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, ovvero guida in stato di ebbrezza. Le sentenze di merito avevano accertato la sua responsabilità, senza riconoscere l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, contestando proprio questo punto.
Il Motivo del Ricorso e l’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato nel non ritenere il fatto di ‘particolare tenuità’, lamentando anche una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna attraverso il riconoscimento di questa speciale causa di non punibilità, che esclude la sanzione penale quando l’offesa al bene giuridico protetto è minima.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘disvalore oggettivo della condotta’. Secondo i giudici, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è stata correttamente esclusa perché, nel caso specifico, la condotta dell’imputato presentava un grado di gravità tale da non poter essere considerata ‘tenue’.
La Corte ha specificato che la valutazione compiuta dai giudici di merito era immune da vizi logici e coerente con le prove emerse durante il processo (le ‘risultanze istruttorie’). La decisione di negare il beneficio si basava su un apprezzamento concreto della situazione, che ha evidenziato una serietà del fatto incompatibile con l’istituto della particolare tenuità. In sostanza, non ogni violazione, anche se formalmente rientrante in una fattispecie di reato minore, può beneficiare di questa norma, specialmente quando le circostanze concrete ne rivelano una certa pericolosità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un diritto automatico per chi commette reati minori, ma il risultato di un’attenta valutazione da parte del giudice. Quest’ultimo deve analizzare non solo la norma violata, ma soprattutto le modalità concrete dell’azione e il suo impatto. La decisione sottolinea che il ‘disvalore oggettivo’ della condotta è un criterio centrale per escludere la non punibilità. Per gli automobilisti, ciò significa che anche in casi di guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici non estremamente elevati, altre circostanze (come le modalità di guida o il contesto) possono portare a una valutazione di gravità che impedisce l’applicazione di questo beneficio, con la conseguente conferma della condanna penale.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Può essere esclusa quando, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, il fatto non può essere considerato ‘tenue’. La valutazione si basa su un’analisi concreta della gravità del comportamento, che deve risultare coerente con le risultanze istruttorie.
Quale elemento ha considerato la Corte per negare la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha considerato il ‘disvalore oggettivo della condotta’, ovvero la gravità intrinseca del comportamento tenuto dall’imputato, ritenendo che tale gravità fosse sufficiente a escludere l’applicazione del beneficio della non punibilità.
Qual è stato l’esito del ricorso e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr sid nté