Art. 131-bis c.p.: Quando l’Evasione non è un Fatto di Particolare Tenuità
L’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia, specialmente in relazione a reati come l’evasione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di valutazione che i giudici di merito devono adottare, confermando come la discrezionalità del giudice, se ben motivata, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda.
Il Fatto: l’Allontanamento dalla Detenzione Domiciliare
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. Il soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione. La violazione era stata accertata dalle forze dell’ordine durante un controllo di routine. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo provato l’allontanamento e rigettando le giustificazioni fornite dalla difesa.
Il Ricorso in Cassazione e l’Art. 131-bis c.p.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Errata valutazione della versione difensiva: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato le sue argomentazioni a discolpa.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: La difesa sosteneva che il fatto, per le sue caratteristiche, dovesse essere considerato di ‘particolare tenuità’ e, di conseguenza, non punibile.
Il secondo motivo è quello di maggiore interesse giuridico, poiché chiama in causa i parametri che il giudice deve utilizzare per escludere o ammettere il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare.
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto le censure relative alla ricostruzione dei fatti del tutto generiche e ripetitive rispetto a quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata completa ed esaustiva nel dimostrare l’avvenuto allontanamento.
Il punto cruciale della decisione riguarda però la questione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha specificato che il motivo di ricorso era inammissibile perché la Corte di merito aveva correttamente escluso la tenuità del fatto con una valutazione logica e priva di vizi. I giudici d’appello avevano infatti basato la loro decisione su elementi concreti:
* Le modalità del fatto: Le circostanze specifiche dell’evasione.
* La durata dell’evasione: Il tempo durante il quale l’imputato si è sottratto al controllo.
* L’intensità del dolo: La violazione è stata ritenuta priva di valide giustificazioni, dimostrando una chiara volontà di trasgredire la misura imposta.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la decisione era ben argomentata e, pertanto, insindacabile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’art. 616 c.p.p., tale esito comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in 3.000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è automatica. Per reati come l’evasione, la cui essenza consiste proprio nella violazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, elementi come la durata dell’assenza e la determinazione nel commettere l’illecito assumono un peso decisivo. Una motivazione che valorizzi questi aspetti è sufficiente per negare il beneficio della non punibilità, rendendo arduo un eventuale ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e ripetitivi di argomenti già respinti in appello con una motivazione completa ed esaustiva.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte di merito ha valutato negativamente le modalità della condotta, la durata dell’evasione e l’intensità del dolo, considerando la violazione priva di giustificazioni. Tale valutazione, essendo logica e ben motivata, non è sindacabile in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione dell’accertamento dell’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia presso l’abitazione dell’imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell’evasione e dell’intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 gennaio 2024
liere estensore
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