Art. 131-bis c.p.: Abitualità del Reato e Esclusione della Non Punibilità
Introduzione: Guida senza patente e l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale riguardo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso esaminato riguarda un soggetto condannato per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva. La Corte ha stabilito che la natura abituale della condotta, desunta da una serie di precedenti specifici, osta all’applicazione di tale beneficio, delineando chiaramente i confini tra un episodio isolato e una tendenza criminosa consolidata.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il procedimento trae origine dalla condanna inflitta dal Tribunale a un individuo per il reato di guida senza patente. La pena, pari a sei mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, era stata aggravata dalla recidiva nel biennio. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato la decisione di primo grado, rigettando la richiesta dell’imputato di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
La motivazione dei giudici di merito si fondava sul riconoscimento dell’abitualità della condotta, supportata da almeno sette precedenti specifici intervenuti nel biennio. Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
L’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p. e la Condizione di Abitualità
L’art. 131-bis c.p. rappresenta uno strumento volto a escludere la punibilità per reati di modesta entità, al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni, tra cui l’assenza di un comportamento abituale da parte dell’autore del reato. L’ultimo comma della norma esclude espressamente il beneficio quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole.
Nel caso di specie, la pluralità di condanne per la stessa fattispecie contravvenzionale, concentrate in un arco temporale limitato e prossimo alla violazione in esame, è stata interpretata come un chiaro indice di abitualità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’impugnazione fosse generica, priva di una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata e meramente ripropositiva di censure già esaminate e respinte.
Le motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nella corretta identificazione, da parte dei giudici di merito, della ‘condizione ostativa dell’abitualità’. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sentenze ‘Tushaj’ e ‘Galtelli’), secondo cui la pluralità di condanne per reati simili in un breve lasso di tempo evidenzia un carattere ‘reiterato, plurimo e abituale’ delle violazioni. Questa circostanza impone, per legge, un giudizio prognostico negativo sulle future condotte dell’imputato e sulla sua capacità di rieducazione, rendendo impossibile l’applicazione del beneficio della non punibilità. Il ricorso, non confrontandosi con questa solida argomentazione, è stato giudicato palesemente dilatorio.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che l’art. 131-bis c.p. non può trasformarsi in un’esenzione dalla pena per chi delinque sistematicamente. La valutazione dell’abitualità non è un mero calcolo numerico dei precedenti, ma un’analisi qualitativa della condotta che rivela una persistente inclinazione a violare la legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzionando così il carattere dilatorio dell’impugnazione.
Quando una condotta criminosa è considerata ‘abituale’ ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
Una condotta è considerata abituale quando emerge una pluralità di condanne per la stessa fattispecie di reato, riportate in un arco temporale molto limitato e prossimo alla violazione oggetto del procedimento. Questa reiterazione indica un carattere sistematico e non occasionale del comportamento illecito.
L’abitualità di un reato impedisce sempre l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo l’ordinanza, la ricorrenza della condizione ostativa dell’abitualità, come delineata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, esclude espressamente l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p., in quanto impone un giudizio prognostico negativo sulla condotta futura dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione ritenuto manifestamente infondato e dilatorio?
Quando un ricorso è ritenuto manifestamente infondato, generico e con carattere dilatorio, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Oltre a questa declaratoria, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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1.La Corte di appello di Palermo ha confermat a decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME del reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio e lo aveva condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda. Escludeva il richiesto beneficio di cui all’art.131 bis cod.pen. in quanto riconosceva la abitualità della condotta in ragione di una serie (almeno sette) precedenti specifici intervenuti nel biennio.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
3.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto in fatto, generico privo di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisto di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivo di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Invero il giudice distrettuale ha evidenziato la ricorrenza della condizione ostativa della abitualità, come delineata dalla pronuncia a sezioni unite Tushaj, in ragione della pluralità di condanne riportate dal ricorrente per la stessa fattispecie contravvenzionale in un arco temporale molto limitato e prossimo alla violazione di cui al presente procedimento, esclusione espressamente prevista dall’art.131 bis cod.pen. ultimo comma, in considerazione del carattere reiterato, plurimo e abituale delle violazioni che impone, ex lege, un giudizio negativo in una prospettiva prognostica e di rieducazione.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
1) E POSI Tì..` , Il Consigliere estensor
Il Presidente