Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18028 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
COGNOME NOME, nata a Brolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/07/2023 del Tribunale di Patti
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ani:NOME COGNOME; di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/07/2023, il Tribunale di Patti dichiarava COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli art. 64, comma 1 (capo a) e 82, comma 1 lett. a) (capo b) del d.lgs 81/2008 e la condannava alla pena di euro 2.200,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Speciale NOME, a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 581, comma 1 lett. b) e vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali a difesa assunte all’udienza del 16/02/2022.
Lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni reste dai testi NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dalle quali emergeva che con riferimento al reato contestato al capo a) non vi era prova che lo stesso fosse stato commesso e con riferimento al reato di cui al :2p° b) il fatto non sussisteva.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 581, comma 1 lett. b) e d) e vizio di motivazione per omessa valutazione di prove orali e documenti.
Lamenta l’omessa valutazione del primo verbale di accesso del 19/6/2019 e del secondo verbale di consegna della documentazione del 1/7/2019; l’affermazione di responsabilità era stata basata solo sul verballe del 10/07/2019, con riferimento alle prescrizioni in esse contenute ed al mancato pagamento dell’oblazione, profilandosi, conseguentemente, una motivazione illogica e solo apparente.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 581, comma 1 lett. c) e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta ex art. 131-bis cod.pen. avanzata dalla difesa della ricorrente all’udienza del 19/07/2023, anche in considerazione della nuova formulazione dell’art. 131-bis cod.pen. a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.
La ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46/2006, ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione dell’illogicità manifesta e dell contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte Suprema, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la legge 46/2006 occorre, invece, che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, COGNOME, Rv. 235508): decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l’immediata ‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa censura di merito.
La ricorrente, pur lamentando anche la mancata valutazione di prove testimoniali e di documentazione in atti, non ne spiega la decisività rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME NOME e sul verbale di accertamento delle irregolarità
contestate (artt. 64 e 82 dlgs 81/2008) nonchè sul rilievo che il verba prescrizioni notificato il 10/07/2019 aveva verificato l’eliminazione delle viola riscontrate ed ammesso il contravventore al pagamento di un’oblazione pe l’estinzione dei reati nel termine di giorni trenta dalla notifica del pagamento non avvenuto.
Va ricordato che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, p la realizzazione dell’effetto estintivo previsto dall’art. 24 del d.lgs. 19 d 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalit prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provveder pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancat rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzaz dell’effetto estintivo (Cfr. Sez.3, n.24418 del 10/03/2016, Rv.267105 – 01, non Sez.3,n.46462 del 17/09/2019, Rv.277278 – 01)
Il galinclip motivo di ricorso è fondato.
Pur avendo la difesa dell’imputata formulato, in sede di conclusioni, richie di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod.pen., il Tr ometteva il giudizio sulla tenuità dell’offesa, da effettuarsi con riferimento ai di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. e non giustificava con adeguat congrua motivazione le ragioni del relativo diniego.
Risulta, quindi, integrata la dedotta carenza motivazionale che vi parzialmente l’atto decisorio e ne impone l’annullamento cori rinvio sul pun investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzame fattuale del giudice di merito.
Appare opportuno rimarcare, inoltre, che secondo l’orientamento di questa Corte, il nuovo art. 131- bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, n. 1), d. Igs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, giusto dis dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022 (è stata prevista l’applicabilità gener dell’istituto a tutti i reati puniti con pena detentiva minima pari o inferio anni e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazi consentito al giudice di considerare anche la condotta susseguente al reat avendo l’istituto natura sostanziale, è applicabile anche ai fatti di reato com prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente (Sez.4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133 – 01; Sez.4, n. 17190 d 16/03/2023, Rv.284606 – 01).Di tale principio terrà conto il Giudice del rinvio
Consegue, pertanto, l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogab questa sede, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. cod.pen, con la precisazione che l’annullamento con rinvio della sentenza
condanna per la verifica della sussistenza dell’art. 131 bis cod. pen., esse determinato il giudicato sull’accertamento del “fatto-reato” e sulla responsab dell’imputato, impedisce l’applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla senten di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015, Rv.265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabillità dell’art. 131cod.pen e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Patti, in div persona fisica; dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 07/02/2024