Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32080 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVEZZANO nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di non convalida dell’arresto
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RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano impugna l’ordinanza emessa il 29.1.2024 con cui il giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Avezzano non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per i reati di concorso in due episodi di furto aggravato, rilevata la mancanza di querela (in realtà esistente ma non trasmessa per intero al gip, in ragione di un errore nelle copie).
Il ricorrente evidenzia che l’arresto avrebbe dovuto essere ugualmente convalidato, ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen., che regola esplicitamente il caso di arresto obbligato in flagranza, per i reati procedibili a querela, qualora questa non sia st contestualmente proposta, prevedendo le legittimità dell’arresto e l’eventuale rimessione in libertà se la condizione di procedibilità non sopraggiunga oppure vi sia rinuncia rimessione della querela nel termine di 48 ore dall’arresto.
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di non convalida dell’arresto, aderendo alle ragioni del pubblico minister ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La querela nei confronti degli imputati, per i reati loro ascritti, era stata pro regolarmente prima della richiesta di convalida dell’arresto ed era risultata mancante solo per un errore nell’invio delle copie del fascicolo del pubblico ministero al giudice le indagini preliminari.
La querela è comunque atto con valenza esterna, data la sua natura mista processuale e sostanziale (da ultimo, sul tema, cfr. Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749) sicchè comunque dispiegava i suoi effetti legittimanti dell’arresto.
In ogni caso, la nuova formulazione dell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 maggio 2023, n. 60, vigente al momento dell’arresto, prevede, in proposito, che “Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela n contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel
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termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarv rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà…”.
Evidentemente, la convalida dell’arresto di un reato procedibile a querela, qualora questa non sia stata ancora sporta, deve avvenire prevedendo un raccordo tra i tempi di convalida e quelli di presentazione della querela. Raccordo che, nel caso di specie, è stato perfettamente rispettato poiché la querela era stata presentata regolarmente nei tempi dati dalla disposizione modificata (e solo per un errore di fotocopiatura non era stat trasmessa).
Alla luce di quanto premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché gli arresti sono stati legittimamente eseguiti.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza di non convalida perché gli arresti sono stat legittimamente eseguiti.
Così deciso il 2 maggio 2024.