Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Tunisia il 22/08/1990 (CUI:049WGGC)
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente della Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l’arresto effettuato dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna – Stazione di Bologna ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino tunisino NOME COGNOME destinatario del mandato di arresto ai fini estradizionali emesso il 13 giugno 2025 da “Investigatin .ludge of the Fourth Chamber of the Court of First Istance in Tunisia”, per il reato di “stupefacenti e
associazioni a gruppi criminali”, reato per il quale gli è stata irrogata la pena di anni venti di reclusione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore della persona arrestata, denunciando con un unico articolato motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 715, comma 2, 178, comma 1, lett. c), e 125 cod. proc. pen, e vizio di motivazione.
La Corte di appello non avrebbe dovuto convalidare l’arresto e disporre la misura custodiale per il mancato inoltro della documentazione idonea alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e delle pene previste, nonché alla indicazione degli elementi necessari per la identificazione della persona da consegnare. Rileva, a tal uopo, il difensore come solo in data 23 giugno 2025 successivamente al verbale di arresto del 21 giugno 2025 – fosse pervenuta presso la Cancelleria della Corte di appello di Bologna una nota del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, datata 21 giugno 2025, con la quale si dava atto che il COGNOME– nel frattempo già arrestato- risultasse da precedenti contatti telefonici ricercato in campo internazionale per reati in materia di stupefacenti.
Osserva il ricorrente come la nota in oggetto non fornisse alcuna garanzia di autenticità, non provenendo dalle autorità tunisine, non essendo ad essa allegato alcun documento e non contenendo alcuna delle necessarie informazioni previste dall’art. 715, comma 2, cod. proc. pen.
Rileva, infine, il difensore come al COGNOME siano state contestate condotte delittuose in parte commesse anche in Italia e per le quali non sarebbe, dunque, possibile l’estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
NOME COGNOME è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bologna in data 21 giugno 2025, ricorrendo i motivi di urgenza, ex art. 716 cod. proc. pen.; il successivo 23 giugno, il Presidente della Corte di appello ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura coercitiva della custodia in carcere, successivamente sostituita con la misura dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal domicilio dalle ore 21,00 alle ore 05,00.
Nel provvedimento in oggetto, si è dato atto della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., evidenziandosi nello specifico come, in ragione della presumibile presentazione della domanda di estradizione
da parte dello Stato richiedente, fossero state diramate ricerche in campo internazionale, con cui erano state fornite le preliminari indicazioni in ordine al reato ed alla identificazione della persona.
Concreto era, inoltre, il pericolo di fuga, tenuto conto della entità della pena detentiva inflitta, della accertata disponibilità in capo al Khtiri di mezzi e di contatti esteri, tale da facilitargli eventuali spostamenti, e dell’assenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale, sul quale il Kthiri – nonostante la formale residenza- aveva fatto ripetutamente ingresso in modo clandestino.
Con il ricorso il COGNOME intende sindacare la legittimità del provvedimento presidenziale di convalida dell’arresto provvisorio ai fini estradizionali, deducendo sia la violazione del citato art. 715, sia la preclusione della consegna in ragione del “/ocus commissi delicti”.
3.1. Ebbene, quanto al primo profilo, è principio consolidato quello secondo cui – ai fini della convalida dell’arresto ex art. 716, comma 1, cod. proc. pen. – sia sufficiente ad integrare la condizione richiesta dal citato art. 715 la diffusione della notizia di ricerca da parte dello Stato estero con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (ex multis, Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Labella, Rv. 232225). Dunque, non si richiede, in tale fase, l’avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo a tal fine sufficiente anche la mera segnalazione all’Interpol, che costituisce una domanda volta all’adozione della misura precautelare preordinata all’inoltro della domanda di estradizione (ex multis Sez. 6 n 44665 del 03/10/2019, Rv.278190).
3.2. Nel caso in esame, il Giudice ha dato atto della segnalazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, con cui era stata diramata la notizia di ricerca in campo internazionale di NOME COGNOME per l’arresto provvisorio da parte dello Stato tunisino. Ha, inoltre, evidenziato come tale documento fornisse le informazioni utili alla concreta individuazione del ricercato, essendo state indicate le generalità complete del COGNOME, di guisa che non è dirimente la mancata allegazione di documentazione fotografica; contenesse una compiuta descrizione dei reati per i quali il COGNOME è ricercato in campo internazionale, essendogli stati ascritti per reati nel settore degli stupefacenti e per avere costituito un gruppo organizzato dedito al narcotraffico; fornisse, infine, gli estremi del provvedimento restrittivo della libertà personale.
Tali informazioni sono conformi alla consolidata esegesi che dell’art. 715, comma 2, cod. proc. pen. ha fornito questa Corte.
3.3. Non inficiano la validità del provvedimento le doglianze difensive.
E’ assertiva la censura con cui si adombra il mancato inoltro della notizia di ricerca al momento dell’arresto. La diversità delle date apposte sulla
“segnalazione” dell’Interpol non giustifica una tale conclusione, dal momento che la data del 23 giugno 2025 indica il deposito dell’atto presso la Cancelleria del
Giudice, ma non consente di trarre la conclusione che tale segnalazione non fosse stata trasmessa alle autorità al momento dell’arresto in via di urgenza. Ciò tanto
più in ragione del fatto che il verbale di arresto e la “segnalazione” di ricerca recano in calce la medesima data del 21 giugno 2025.
Poco comprensibile è anche la doglianza nella parte in cui contesta la non ufficialità della segnalazione. La notizia di ricerca, infatti, è stata diramata
dall’organo istituzionale a tal fine competente, la Direzione Centrale della Polizia
Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, di guisa che, in assenza di precise allegazioni, non è revocabile in dubbio la provenienza ufficiale
dell’atto e/o la genuinità del contenuto.
3.4. In ordine poi al secondo profilo di doglianza, la realizzazione di parte della su territorio italiano non è ostativa alla consegna. E’ il caso di
condotta criminis ribadire il principio secondo cui «la commissione di un reato nel territorio italiano non è d’ostacolo all’estradizione, quale procedura di consegna fondata sulla Convenzione europea del 1957, giacché ai sensi dell’art. 7 è previsto solo il rifiuto facoltativo, che rientra nelle attribuzioni non dell’Autorità Giudiziaria, bensì del Ministro della Giustizia» (Sez. 6, n. 9119 del 25/1/2012, COGNOME, Rv. 252040; Sez. 6, n. 24474 del 2/4/2009, COGNOME, Rv. 244359; Sez. 6, n. 3281 del 27/9/1995, COGNOME, 203309).
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 23/07/2025.