Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA (CUI:049WGGC)
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l’arresto effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha applicato la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino tunisino NOME COGNOME, destinatario del mandato di arresto ai fini estradizionali emesso il 13 giugno 2025 da “Investigatin .ludge of the Fourth Chamber of the Court of First Istance in Tunisia”, per il reato di “stupefacenti e
associazioni a gruppi criminali”, reato per il quale gli è stata irrogata la pena di anni venti di reclusione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore RAGIONE_SOCIALEa persona arrestata, denunciando con un unico articolato motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 715, comma 2, 178, comma 1, lett. c), e 125 cod. proc. pen, e vizio di motivazione.
La Corte di appello non avrebbe dovuto convalidare l’arresto e disporre la misura custodiale per il mancato inoltro RAGIONE_SOCIALEa documentazione idonea alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e RAGIONE_SOCIALEe pene previste, nonché alla indicazione degli elementi necessari per la identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona da consegnare. Rileva, a tal uopo, il difensore come solo in data 23 giugno 2025 successivamente al verbale di arresto del 21 giugno 2025 – fosse pervenuta presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE una nota del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, datata 21 giugno 2025, con la quale si dava atto che il COGNOME– nel frattempo già arrestato- risultasse da precedenti contatti telefonici ricercato in campo RAGIONE_SOCIALE per reati in materia di stupefacenti.
Osserva il ricorrente come la nota in oggetto non fornisse alcuna garanzia di autenticità, non provenendo dalle autorità tunisine, non essendo ad essa allegato alcun documento e non contenendo alcuna RAGIONE_SOCIALEe necessarie informazioni previste dall’art. 715, comma 2, cod. proc. pen.
Rileva, infine, il difensore come al COGNOME siano state contestate condotte delittuose in parte commesse anche in Italia e per le quali non sarebbe, dunque, possibile l’estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
NOME COGNOME è stato arrestato dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 21 giugno 2025, ricorrendo i motivi di urgenza, ex art. 716 cod. proc. pen.; il successivo 23 giugno, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura coercitiva RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, successivamente sostituita con la misura RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal domicilio dalle ore 21,00 alle ore 05,00.
Nel provvedimento in oggetto, si è dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., evidenziandosi nello specifico come, in ragione RAGIONE_SOCIALEa presumibile presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di estradizione
da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato richiedente, fossero state diramate ricerche in campo RAGIONE_SOCIALE, con cui erano state fornite le preliminari indicazioni in ordine al reato ed alla identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona.
Concreto era, inoltre, il pericolo di fuga, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa entità RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva inflitta, RAGIONE_SOCIALEa accertata disponibilità in capo al Khtiri di mezzi e di contatti esteri, tale da facilitargli eventuali spostamenti, e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale, sul quale il COGNOME – nonostante la formale residenza- aveva fatto ripetutamente ingresso in modo clandestino.
Con il ricorso il COGNOME intende sindacare la legittimità del provvedimento presidenziale di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto provvisorio ai fini estradizionali, deducendo sia la violazione del citato art. 715, sia la preclusione RAGIONE_SOCIALEa consegna in ragione del “/ocus commissi delicti”.
3.1. Ebbene, quanto al primo profilo, è principio consolidato quello secondo cui – ai fini RAGIONE_SOCIALEa convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto ex art. 716, comma 1, cod. proc. pen. – sia sufficiente ad integrare la condizione richiesta dal citato art. 715 la diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia di ricerca da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato estero con l’indicazione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (ex multis, Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Labella, Rv. 232225). Dunque, non si richiede, in tale fase, l’avvenuta proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di estradizione da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato estero, essendo a tal fine sufficiente anche la mera segnalazione all’RAGIONE_SOCIALE, che costituisce una domanda volta all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura precautelare preordinata all’inoltro RAGIONE_SOCIALEa domanda di estradizione (ex multis Sez. 6 n 44665 del 03/10/2019, Rv.278190).
3.2. Nel caso in esame, il Giudice ha dato atto RAGIONE_SOCIALEa segnalazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata diramata la notizia di ricerca in campo RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME per l’arresto provvisorio da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato tunisino. Ha, inoltre, evidenziato come tale documento fornisse le informazioni utili alla concreta individuazione del ricercato, essendo state indicate le generalità complete del COGNOME, di guisa che non è dirimente la mancata allegazione di documentazione fotografica; contenesse una compiuta descrizione dei reati per i quali il COGNOME è ricercato in campo RAGIONE_SOCIALE, essendogli stati ascritti per reati nel settore degli stupefacenti e per avere costituito un gruppo organizzato dedito al narcotraffico; fornisse, infine, gli estremi del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Tali informazioni sono conformi alla consolidata esegesi che RAGIONE_SOCIALE‘art. 715, comma 2, cod. proc. pen. ha fornito questa Corte.
3.3. Non inficiano la validità del provvedimento le doglianze difensive.
E’ assertiva la censura con cui si adombra il mancato inoltro RAGIONE_SOCIALEa notizia di ricerca al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto. La diversità RAGIONE_SOCIALEe date apposte sulla
“segnalazione” RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non giustifica una tale conclusione, dal momento che la data del 23 giugno 2025 indica il deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto presso la Cancelleria del
Giudice, ma non consente di trarre la conclusione che tale segnalazione non fosse stata trasmessa alle autorità al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto in via di urgenza. Ciò tanto
più in ragione del fatto che il verbale di arresto e la “segnalazione” di ricerca recano in calce la medesima data del 21 giugno 2025.
Poco comprensibile è anche la doglianza nella parte in cui contesta la non ufficialità RAGIONE_SOCIALEa segnalazione. La notizia di ricerca, infatti, è stata diramata
dall’organo istituzionale a tal fine competente, la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di guisa che, in assenza di precise allegazioni, non è revocabile in dubbio la provenienza ufficiale
RAGIONE_SOCIALE‘atto e/o la genuinità del contenuto.
3.4. In ordine poi al secondo profilo di doglianza, la realizzazione di parte RAGIONE_SOCIALEa su territorio italiano non è ostativa alla consegna. E’ il caso di
condotta criminis ribadire il principio secondo cui «la commissione di un reato nel territorio italiano non è d’ostacolo all’estradizione, quale procedura di consegna fondata sulla Convenzione europea del 1957, giacché ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 è previsto solo il rifiuto facoltativo, che rientra nelle attribuzioni non RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria, bensì del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia» (Sez. 6, n. 9119 del 25/1/2012, COGNOME, Rv. 252040; Sez. 6, n. 24474 del 2/4/2009, COGNOME, Rv. 244359; Sez. 6, n. 3281 del 27/9/1995, NOME, DATA_NASCITA).
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen. – la condanna al pagamento del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 23/07/2025.