Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in sede di giudizio per direttissima, non convalidava l’arresto di COGNOME NOME, imputato dei reati di cui agli artt. 624 bis e 625, c.p.; 337, c.p.; 385, 47 ter, I. n. 354 del 1975 e 648, c.p., operato dalla polizia giudiziaria, non potendosi affermare che il COGNOME sia stato sorpreso con cose o tracce indicative dell’avvenuta commissione del reato immediatamente prima.
Rilevava, in particolare, il giudice procedente che l’arresto non è avvenuto nella flagranza o quasi flagranza del reato contestato, posto che gli agenti operanti “si sono recati presso l’abitazione dell’imputato ben quarantacinque minuti dopo la presunta fuga dello stesso e giunti sul luogo non hanno rilevato la presenza di tracce di reato inequivocabilmente riconducibili alla commissione del reato”, in quanto il COGNOME non era stato sorpreso con indosso gli stessi indumenti notati al momento della consumazione del furto e della relativa fuga, né erano stati rinvenuti presso la sua abitazione tali indumenti o la refurtiva.
Avverso la menzionata decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Calabria, lamentando violazione di legge, in relazione all’art. 382, c.p., e vizio di motivazione, in quanto il tribunale, da un lato, ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla convalida dell’arresto, in relazione ai contestati reati di resistenza a pubblico ufficiale e di evasione; dall’altro, non ha fatto buon governo dei principi in tema di quasi flagranza, come delineati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2.1. Con requisitoria scritta del 20.5.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto.
Il ricorso del pubblico ministero va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.
E invero, non può non rilevarsi l’evidente errore di diritto in cui è incorso il giudice procedente
Come si evince dallo stesso contenuto del provvedi–mento oggetto di ricorso, a fronte di una richiesta di convalida dell’NUMERO_DOCUMENTO formulata dal pubblico ministero anche per il delitto di cui all’art. 385, c.p., il tribunale ha omesso ogni decisione al riguardo, ritenendo dirimente la considerazione che, a suo avviso, non risultassero gli estremi della flagranza o della quasi-flagranza, facendo riferimento esclusivamente, come si evince anche dall’uso del solo genere singolare, al reato di furto ex artt. 624 bis e 625, c.p.
Non considerando, in tutta evidenza, che, ai sensi dell’art. 3, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203, è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385, c.p.
Al riguardo si osserva che la circostanza evidenziata nel provvedimento impugnato della sottoposizione del COGNOME all’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, in via provvisoria in ragione del suo stato di salute, non osta alla configurabilità del reato di evasione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile arresto, l’allontanamento dall’abitazione posto in essere dal condannato ammesso alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter L. n. 354 del 1975 è punito quale ne sia la durata (cfr. Sez. 6, n. 8156 del 29/02/2012, Rv. 252433).
E che il COGNOME sia stato sorpreso al di fuori della sua abitazione viene confermato dallo stesso tribunale in composizione monocratica, laddove applica, sembra per il solo reato di furto aggravato, la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’imputato (cfr. p. 2 dell’impugnato provvedimento).
Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito quanto meno con riferimento al reato di evasione.
Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, l’annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto con
la formula “senza rinvio”, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma il 25.6.2024.