Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4635 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA; od, rappresentato ed assistito dau AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone emessa in data 15/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica datata 22/10/2025 a firma AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone in composizione monocratica in data 15/05/2025 ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei confron di NOME COGNOME, indagato del delitto di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma 3, pen.; arresto divenuto obbligatorio ex art. 380, comma 2, lett. f.1 cod. proc. pen. a seguito della modifica operata con D.L. 11/04/2025 n. 48.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale solleva la questione di legittimità costituzional sensi dell’art. 1 I.c. 1/1948 e dell’art. 23 I. 87/1956 dell’art. 11 comma 3 Decreto-legge 11 ap 2025, n. 48 – che ha introdotto, per il delitto in esame, l’obbligo di arresto in flagran riferimento agli artt. 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2 Cost., con richiesta di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzional conseguentemente, chiede di annullare l’impugnata ordinanza.
2.1. In particolare, il ricorrente, premesso di essersi opposto in sede di convalida dell’arr oltre che alla convalida stessa, anche all’applicazione della misura cautelare richiesta dal pubbli ministero, assume che la disposizione che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il reat di cui all’art 640, comma 3, cod. pen., per come introdotta dall’art 11 comma 3, d.l. 11 apr 2025 n. 48, e richiamata dal tribunale, è da ritenersi in contrasto con molteplici disposiz costituzionali, affermando che la questione è rilevante nel presente giudizio e no manifestamente infondata per i seguenti motivi: sotto il primo aspetto, l’eventuale declarator di illegittimità costituzionale della nuova lettera f.1 al comma 2, dell’art. 380 cod. proc comporterebbe la declaratoria di illegittimità dell’arresto e della sua convalida perché operata ipotesi di obbligo di legge illegittimo; sotto il secondo aspetto, si assume che l’art. 11, co 3, d.l. 11 aprile 2025 n. 48 violerebbe i principi sanciti dagli agli artt. 3, 13, 25 comma comma 1 e comma 3 e 77 comma 2, Cost.. Nel dettaglio, la difesa assume quanto segue: la disposizione in esame è stata adottata con decreto legge in mancanza di un necessario periodo di vacatio legis (è entrata in vigore il 12/04/2025, il giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale) che ne assicuri la conoscibilità, in violazione dei principi di colpevolezz rieducazione della pena (art. 27, commi 1 e 3 Cost.) e in assenza dei motivi di gravità e urgenza richiesti dalla Costituzione (art. 77, comma 2, Cost.) per la decretazione d’urgenza, in violazio anche del principio di riserva di legge (art. 25, comma 2 Cost.), sottraendo al Parlamento l responsabilità di scelte di criminalizzazione; l’obbligo della polizia giudiziaria di arr flagranza per il delitto di truffa aggravata crea una disparità di trattamento (in violazione de 3 Cost.) rispetto a delitti puniti più gravemente (come quelli contro la pubblica amministrazion per i quali è previsto l’arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. e si pone in contrasto anche con l’art. 13 Cost. che giustifica la compromissione della libertà personale ad opera della poliz giudiziaria solo in casi eccezionali di gravità e urgenza, che non possono ravvisarsi nella necessi
di “introdurre misure in materia di sicurezza urbana”, che non può di per sé legittimare ricor alla decretazione d’urgenza per l’introduzione di una nuova ipotesi di arresto obbligatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato che l’eccezione di illegittimità costituzionale viene solleva per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando dedotta in sede di convali dell’arresto ed apparendo, pertanto, oggetto di un motivo non consentito. Si tratta, ad ogni buo conto, di questione che, pur astrattamente rilevante, è manifestamente infondata non apparendo la disciplina in contestazione in contrasto con erincipi costituzionali richiamati, avendo volu legislatore implementare la tutela irragionevolezza. i essenziali, rifuggendo da ogni incongruenza o
2.1. La recente novella normativa introdotta con il D.L. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza) ch proprio allo scopo di tutelare maggiormente gli anziani vittime di artifici e raggiri ha previs comma 2 dell’art. 11, l’introduzione di un nuovo terzo comma dell’articolo 640 cod. pen. recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, ha altresì previsto, per tale reato, un’ipotesi di a obbligatorio in flagranza con l’introduzione della lett. f. 1. nell’art. 380 comma 2, cod. proc. L’intervento si colloca in un percorso di ampliamento della tutela che trova fondamento nel particolare allarme sociale scaturito da tale tipo di reati (come quelli indicati dall’art. 3 proc. pen.), commessi ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili ed esposti, come gl anziani, sovente anche in ambiti chiusi, come le loro abitazioni, e con il ricorso ad artifici e r per carpirne il consenso alla consegna di somme di denaro o beni di valore, mediante la falsa rappresentazione di fatti in verità mai accaduti della specie più variegata, spesso facendo lev sulla sfera affettiva. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso nume 2-bis dell’art. 640 comma 2 cpd. pen., alla quale, con l’inasprimento del relativo trattamen sanzionatorio, viene ora attribuito autonomo rilievo, prevedendo altresì la possibilità di procede ad arresto obbligatorio in flagranza, autorizzando, in ossequio alla deroga prevista dall’art. terzo comma, Cost., l’intervento repressivo immediato delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell’autorità giudiziaria, ricorrendo i “casi eccezionali di necessità ed urge indicati tassativamente dalla legge”, connotati, rispetto ad altre fattispecie, proprio particolare gravità del delitto, che legittima la momentanea limitazione della libertà persona dell’autore, nell’ambito di una scelta discrezionale del legislatore, che non appare lesiva principi denunciati dal ricorrente, proprio per la peculiarità della situazione considerata di come detto, si è inteso implementare la tutela. L’obiettivo della norma, nella logi dell’eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l’adozione di provvedim protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, connotate dalla durata limitata nel tem (48 ore), prima della convalida dell’autorità giudiziaria, e che, in quanto tali, restano del
estranee anche ai principi di colpevolezza e di rieducazione della pena, prospettati dal ricorrent Non è dunque ravvisabile, nell’intervento in questione, alcun contrasto con i principi costituzion prospettati, neanche sotto il profilo del mancato rispetto del principio della riserva di l trattandosi comunque di intervento soggetto ad un controllo successivo di convalida, di tipo anche caducatorio e disciplinato secondo una rigorosa tempistica che consente la verifica, tra l’altro, dei requisiti di necessità e urgenza necessari quali presupposti giustificativi dell’inte dell’autorità di pubblica sicurezza.
Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale prospettata risu manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente