Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/01/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE…/ G e c ut ., i c ,e..t.. ct Q. co..t.ecc4)›.0 i m .e. ‘ 3 cco GLYPH ( 7e, :~-, To cf-A Y n Cic~-0 ;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 28 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Torino ha emesso ordinanza di non convalida dell’arresto (facoltativo) eseguito il 26 gennaio 2023 dalla polizia giudiziaria nei confronti di NOME, in riferimento alla ipotesi di reato di cui all’art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998.
1.1 In estrema sintesi, in motivazione si osserva che:
dagli atti disponibili al momento dell’arresto emergeva l’avvenuta sottoposizione del NOME (dopo il provvedimento di espulsione del febbraio 2018) alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (dal 2020 sino al 2022);
tale aspetto rendeva insussistente il fumus del reato di reingresso abusivo, basato su l’esistenza di un visto di uscita sul passaporto risalente al dicembre 2022.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Il P.M. impugnante si sofferma sulla fisionomia legale del controllo ‘di ragionevolezza’ richiesto al giudice della convalida.
Si evidenzia, in particolare, che nel caso in esame la valutazione del GIP sarebbe stata ispirata ad un ‘vaglio penetrante e nel merito’, tale da determinare la dedotta violazione di legge. In altre parole, le circostanze di fatto e il quadro documentale esistente al momento dell’arresto rendevano legittimo l’operato della polizia giudiziaria, in virtù della esistenza del provvedimento di espulsione, immediatamente esecutivo, del febbraio 2018.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che ad avviso del Collegio, il controllo sull’operato della polizia giudiziaria in caso di avvenuto arresto in flagranza, pur non potendo estendersi all’apprezzamento della gravità indiziaria a carico, non può essere meramente formale. Il sacrificio, seppur temporaneo, del bene primario della libertà personale implica che la verifica sulla «legittimità» dell’arresto si caratterizzi per un vaglio concreto delle circostanze di fatto e di diritto che rendevano possibile la privazione di libertà. Come si è ritenuto, tra le altre, da Sez. VI n. 45883 del 20.10.2009, rv 245444, la valutazione del giudice sulla legittimità
dell’arresto, pur non potendo estendersi all’accertamento dell’esistenza gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà person condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all’arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata.
3.2 Tale considerazione è di primaria importanza proprio nei casi in cui configurazione del reato (come nel caso che ci occupa) non sia correlat esclusivamente alla ‘presa d’atto’ di un comportamento vietato posto in esse dal soggetto la cui libertà si intende limitare, ma comporti la valutazio ricostruzione di alcuni antecedenti causali e di aspetti in diritto.
Il reato di reingresso successivo ad espulsione – senza autorizzazione – di all’art.13 comma 13bis del d.lgs. n.286 del 1998, in particolare, presuppo che : a) l’espulsione sia stata materialmente eseguita e b) che il destina abbia trasgredito il divieto di reingresso.
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Ora, la presenza del soggetto sul territorio dello Stato e la esistenza provvedimento di espulsione / pregresso i non possono ritenersi elementi sufficienti alla configurazione ‘in concreto’ della flagranza di detta ipot reato, posto che va verificata l’avvenuta ‘materiale esecuzione’ de espulsione.
3.3 Da ciò deriva che nel caso in esame non può muoversi rimprovero alcuno al AVV_NOTAIO, che risulta aver esercitato in modo corretto e non esorbitante la funzi di controllo di cui all’art.391 cod.proc.pen. .
Ciò perché a fronte di un provvedimento di espulsione emesso nel 2018 la provvista documentale disponibile all’atto del controllo era caratterizzata due dati di rilievo: a) l’avvenuta sottoposizione del NOME a misura alterna nel 2020; b) l’esistenza di un visto di uscita (volontaria) sul passaport dicembre 2022.
3.4 Una, pur sommaria, ricognizione di tali dati avrebbe dovuto escludere – gi ab initio -la configurabilità del reato, posto che : a) non vi era prova di una effettiva esecuzione dell’espulsione del 2018; b) la sottoposizione alla mis alternativa rappresenta, come è noto, titolo idoneo a legittimare la permanen nel territorio dello Stato, aspetto che neutralizza gli effetti del pre provvedimento di espulsione; c) il visto di uscita era posteriore alla cessaz
dell’affidamento in prova ed era ricollegabile a condotta volontaria, il che p ad escludere che potesse trattarsi della ‘esecuzione’ del provvedimento espulsione (risalente a più di quattro anni prima). Si tratta di aspetti la cui immediata percezione da parte degli operanti pon costoro in condizione di non procedere alla privazione di libertà, come si ritenuto nella decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in data 5 ottobre 2023.