Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRACCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria alla data del 12/10/2023, ore 1,00, nei confronti di NOME COGNOME, nella quasi flagranza del reato previsto dall’art.590bis, comma 2 e 590ter cod.pen.; contestato in quanto – sulla base del capo di imputazione provvisorio l’indagato si era posto alla guida della vettura modello Fiat Grande Punto TARGA_VEICOLO, in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti; cagionando – all’esito di una manovra di sorpasso e dell’invasione dell’opposta corsia di marcia – un incidente stradale che vedeva coinvolto il motociclo condotto da NOME COGNOME, che aveva riportato lesioni personali; contestualmente, il giudice procedente – ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare di cui all’art.274, lett.c), cod.proc.pen. – ha applicato all’indag la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso il provvedimento di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza delle norme processuali.
Ha dedotto che le Sezioni Unite delle Cassazione avevano fissato il principio in forza del quale non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto; ha quindi dedotto che il giudice procedente non avrebbe fatto adeguato governo del predetto principio, evidenziandosi circostanze idonee a escludere lo stato di flagranza; ha dedotto che, sulla base del tenore letteral del verbale di arresto e della contestuale annotazione di servizio, l’inseguimento dell’autore del fatto sarebbe avvenuto solo dopo avere ricevuto indicazioni dalle persone presenti sul luogo e senza che gli agenti operanti avessero avuto diretta percezione del fatto, divenendo quindi irrilevantk – al fine di perfezionare lo stato di flagranza – il fatto ch ricerche fossero state immediatamente intraprese; ha quindi argomentato che, non essendovi stato inseguimento da parte di chi aveva avuto percezione personale del fatto, non poteva ritenersi perfezioNOME lo stato di quasi flagranza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Per quanto emerge dagli atti processuali – puntualmente richiamati in sede di ricorso – la polizia giudiziaria, avuta notizia di un incidente strada avvenuto al INDIRIZZO della INDIRIZZO, si era recata sul luogo dell’evento e aveva quindi appreso da parte dei testimoni presenti, ivi compresa la persona offesa NOME COGNOME (poi riferendo la relativa circostanza telefonicamente ad altri operanti), che una vettura corrispondente alla descrizione fatta si stava dirigendo verso Bracciano; tale ricerca aveva quindi condotto gli operanti a fermare un veicolo corrispondente alla descrizione suddetta, presentante dei danni alla carrozzeria, tentando di procedere al relativo fermo; risulta quindi che, arrestata successivamente la marcia del mezzo, gli operanti avevano percepito all’interno dell’abitacolo un intenso odore di alcool, confermando tale circostanza la percezione che il conducente fosse la persona ricercata.
Va quindi premesso che l’art.382 cod.proc.pen. contempla – accanto all’ipotesi di flagranza propriamente detta e che ricorre quando l’autore del fatto sia colto nell’atto di commettere il reato – due ulteriori ipot riconducibili al cosiddetto stato di quasi flagranza e ricorrenti nei confron di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, da persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».
Come è noto, le Sezioni Unite – con l’arresto espresso da Sez. U, n.39131 del 24/11/2015, COGNOME, RV. 267591 – hanno composto il contrasto interpretativo sussistente tra un orientamento che riteneva che la quasi flagranza non fosse ravvisabile se l’inseguimento dell’indagato fosse stato intrapreso dalla polizia giudiziaria per effetto e solo dopo l’assunzion di informazioni dalla persona offesa o da altri testi presenti in loco ne momento della commissione del reato e altro orientamento che riteneva invece sussistente lo stato di quasi flagranza anche nel caso del cosiddetto “inseguimento investigativo”, in modo da comprendere nella relativa nozione anche l’azione intrapresa, eseguita e protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla
scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone conoscenza dei fatti e nel tempo strettamente necessario, occorrente alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili iniziare le ricerche.
Ricomponendo il correlativo contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in forza del quale è illegittimo l’arresto i flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in ta ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato; precisando peraltro, nel tracciare la corretta ermeneusi del disposto dell’art 382, comma 1, cod. proc. pen., che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: a) qualora, subito dopo il reato, l’arrestando sia inseguit dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziar intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effett delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell’autore d delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l’inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni; b) nel caso in cui l’arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
4. Sulla scorta di tale orientamento è stato quindi affermato che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria c pervenga all’individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell’assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall’art. 382, cod. proc. p e alle conseguenti valutazioni (Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Visonà, Rv. 270104, resa in fattispecie relativa al reato di fuga dopo un incidente stradale, in cui è stata ritenuta esente da censure l’ordinanza di no convalida dell’arresto in quanto eseguito all’esito di investigazioni durat circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti; Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021. COGNOME, Rv. 281887, relativa a fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso l’omes convalida dell’arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorn successivo al fatto, nel quale gli operanti – tramite il numero di targa, lor riferito da una persona che aveva assistito all’incidente, e le informazioni
acquisite dalla formale intestataria dell’autovettura – avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto i mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro).
Peraltro – proprio sulla base dei predetti principi – è stato altr precisato che deve essere invece univocamente ricondotta allo stato di quasi flagranza l’ipotesi nella quale l’arrestato venga colto con cose o tracc idonee a ritenere che egli abbia comunque commesso il reato “immediatamente” prima (intendendosi con il relativo avverbio la necessità che l’indagato sia colto con cose e tracce inequivocabilmente rivelatrici della recentissima commissione del delitto; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749); rilevando che tale locuzione non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, c altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277187; Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 276823, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la qua flagranza in un caso in cui l’autore di una rapina era stato arrestato dal polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quas immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kuqiqi, Rv. 271683; relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Sulla base della lettura sinottica dei predetti principi, si evince quin che deve ritenersi sussistente lo stato di quasi flagranza – oltre che nel ca di inseguimento conseguente alla percezione diretta del fatto – quando l’indagato sia stato sorpreso con cose o tracce denotanti la previa commissione del reato, in uno spazio temporale collocabile a stretto ridosso dalla consumazione del fatto e anche se la polizia giudiziaria abbia – in ipotesi – raccolto informazioni sul luogo da parte di soggetti che vi abbiano assistito.
Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, non venga in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso che gli operanti non avevano assistito ai fatti ed erano pervenuti al rintraccio dell’indagato sulla base del dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altri testimoni presenti al fatto situazione che le Sezioni Unite hanno expressis verbis escluso potersi ricondurre alla previsione dell’art. 382 cod. proc. pen.
Nel caso in oggetto sussisteva nondimeno la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l’indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto e specificamente rappresentate, come dato atto nel verbale, dalla presenza sul mezzo di segni di un recente incidente e dal forte odore di alcool proveniente sia dall’abitacolo che dall’alito del conducente, idonee a porlo in diretto collegamento con l’investimento già accertato ed elemento tangibile della stretta contiguità temporale fra il fatto-reato e la “sorpresa” degli operanti.
Ne consegue che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l’adozione della misura precautelare nei confronti dell’indagato.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente