Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33807 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lodi; avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lodi in
15/04/2025;
nei confronti di COGNOME NOME, nato a Vizzolo Predabissi il DATA_NASCITA e di COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/04/2025 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Lodi non convalidava l’arresto di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (ed applicava ad
entrambi la custodia cautelare in carcere) per rapina a mano armata in concorso commessa ai danni della cassiera di un supermercato in San Giuliano Milanese in data 12/04/2025.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Sostituto Procuratore dell Repubblica del Tribunale di Lodi, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, l b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 382 cod. proc. pe rilevando quanto segue: come riportato nel relativo verbale di arresto, alle ore 19 del 12 a 2025, i carabinieri intervenivano presso il supermercato in cui era stata segnalata una rapin mano armata; la cassiera riferiva che pochi minuti prima due soggetti, travisati passamontagna, si erano fatti consegnare l’incasso, minacciandola con una pistola, e si erano poi dati alla fuga; in base alla descrizione ricevuta, gli operanti capivano che si trat NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOMECOGNOME soggetti a loro noti e gravati da numerosi precedenti specifici; i due, cercati dapprima presso l’abitazione di COGNOMECOGNOME venivano subito re presso l’abitazione di COGNOMECOGNOME dove, occultati in uno sgabuzzino, venivano rinvenuti passamontagna e la pistola nera scacciacani, utilizzati poco prima per commettere la rapina, come ammesso dal COGNOME, che rendeva dichiarazioni confessorie; nel corso dell’interrogatorio di convalida, in data 15 aprile 2025, entrambi gli arrestati ammettevano l’addebito; i dife si rimettevano in ordine alla convalida dell’arresto; il giudice, pur non dubitando passamontagna e la pistola rinvenuti fossero stati usati poco prima per la consumazione dell rapina, ha ritenuto che l’arresto fosse stato eseguito in base alle dichiarazioni della pe offesa e dei testimoni, omettendo di valutare la quasi flagranza in relazione al rinvenimento d tracce del reato.
Il P.M. ricorrente deduce, invece, la sussistenza della condizione di quasi flagranza su base dei seguenti dati: la contiguità temporale tra la consumazione del delitto (ore 19:00 ci e l’arresto (ore 20:00 circa); la contiguità spaziale tra il luogo della rapina e il luogo i stati reperiti insieme gli indagati (140 m. di distanza); la disponibilità da parte degli in tracce pertinenti al reato, trattandosi di cose (passamontagna e pistola) con le quali il re stato commesso.
2.2. Con il secondo motivo, il P.M. deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva in quanto, pur dando atto del rinvenimento degli strumenti utilizzati per commettere la rapi il Giudice di Lodi ha affermato che l’arresto è stato eseguito solo in forza delle dichiarazion dalla persona offesa e dal testimone, mentre il loro narrato è stato soltanto lo spunto addivenire all’identificazione degli indagati e non l’elemento posto a base dell’adozione provvedimento precautelare, che si è fondato sul rinvenimento delle tracce del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Il G.I.P. del Tribunale di Lodi non ha convalidato l’arresto, ritenendo insussistent flagranza del reato di furto aggravato, limitandosi a riportare la seguente massima delle Sezio Unite di questa Corte: “È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziari base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, i ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del lo collegamento inequivocabile con l’indiziato” (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. dep. 21/09/2016 – Rv. 267591).; il G.I.P. ha anche richiamato altra recente pronuncia che afferma la “illegittimità dell’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pe all’individuazione del responsabile del reato in seguito ad indagini consistite nell’assunzion informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall’art. 382 cod. proc. pen.” n. 6561 del 22/1172024 CC dep. 18/02/2025).
Ha quindi osservato che, nella specie, non ricorrono i requisiti richiesti per la legi dell’arresto, poiché dal verbale di arresto emerge che i militari hanno operato l’arresto sulla b delle dichiarazioni fornite dalla vittima e dalle persone presenti sul posto e che, “solo in for tali informazioni, i militari sono risaliti ai due indagati quali autori del reato e quindi si alla loro ricerca, l’hanno individuati e l’hanno arrestati (p. 3 ordinanza).
3. Va certamente ricordata, innanzitutto, l’eccezionalità dei poteri d’arresto in flagranza quasi flagranza) di cui agli artt. 380 e ss. cod. proc. pen.; poteri conferiti alla polizia gi (o, eccezionalmente, ai privati: art. 383 cod. proc. pen.) in deroga ai principi generali in ma che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsio di cui all’art. 13, comma 3, Cost.. In tale quadro, la nozione di quasi flagranza dev’ess rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che, in generale, essa è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il sogg reato, che presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l’illeci il fatto percettivo dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085).
3.1. Chiarito ciò, si deve osservare che, in tema di arresto nella quasi flagranza del re secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracc del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né “sorpresa” non avvenga in maniera casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra l commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del re dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. Sentenza n. 7305 del 10/11/2009 Cc. – dep. 23/02/2010 – Rv. 246496; Sez. 5, Sentenza n. 44041 del 03/07/2014 Cc. dep. 22/10/2014 – Rv. 262097).
Tali principi di diritto sono stati confermati dalle citate Sezioni Unite di questa Corte massima è stata richiamata dal G.I.P. a sostegno della sua decisione (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. – dep. 21/09/2016 – Rv. 267591).
In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che è illegittimo l’arresto in flagranza oper dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o d nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagran che presuppone l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato: la ratio legis, evidenziata dalle Sezioni unite sta, appunto, nella “eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria privato) del potere di privare della libertà una persona” che “trova concorrente giustificazi nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arresta Nella parte motiva, si specifica che, per potere procedere all’arresto, è necessario che vi sia coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attravers le tracce rivelatrici della immediata consumazione) e il successivo intervento di privazione de libertà dell’autore del reato” e che proprio la diretta percezione (che si ha anche con la sorpr di un soggetto con cose o tracce del reato, come nel caso di specie) e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’ possono suffragare la sicura responsabilità dell’arrestando.
4. Orbene, posto che nel caso trattato dalle Sezioni Unite, l’arresto era stato eseguito sulla b delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore, è evide l’errore di diritto del G.I.P. del Tribunale di Lodi, il quale non pare avere adeguatam considerato che, nella specie, la Polizia Giudiziaria aveva proceduto all’arresto in flagra ravvisando la terza ipotesi di cui all’art. 382, comma 1, cod. proc. pen., che si ha, appun quando l’autore del reato viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Infatti, come detto, nel caso di specie, l’arresto non è avvenuto “solo in forza” (p.3 ordina dell’acquisizione delle informazioni da parte di terzi, considerato che, grazie a tali informaz i carabinieri sono risaliti ai due indagati, riuscendo, comunque, subito dopo la commissione dell rapina, a sorprenderli presso l’abitazione di uno di loro (il COGNOMEo), dove venivano rinven anche gli strumenti appena utilizzati per commette la rapina stessa (passamontagna e pistola scacciacani), come ammesso dal COGNOMEo, che rendeva nell’immediatezza dichiarazioni confessorie, confermate, anche dal coindagato, i sede di interrogatorio di garanzia.
Pertanto, si deve concludere ribadendo che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione d fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la “sorpresa” non avvenga in maniera casuale, solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato e dunque il susseguirsi, senz soluzione di continuità – come avvenuto nella specie – della condotta del reo e dell’interve degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
5.Tanto vale a giustificare l’accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l’ordinanz di diniego della convalida dell’arresto e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnat poiché l’arresto è stato eseguito legittimamente.
5.1 E’ appena il caso di segnalare che l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di pol giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 28/09/2007 Cc. – dep. 08/10/2007 – Rv. 237192; Sez. 6, Sentenza n. 34090 del 12/06/2013 Cc. – dep. 06/08/2013 – Rv. 257215).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente disposto. Così deciso in Roma, 9 luglio 2025
La Presidente
Il Consigliere estensore