Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Sassari il 08/10/1992 COGNOME NOME nato a Cagliari il 30/03/1985 avverso l’ordinanza del 11/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché l’arresto è da ritenersi legittimo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11/3/2025, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Sassari non ha convalidato l’arresto di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione all’ipotizzato reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 2, cod. pen. e, nel contempo, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Tempio Pausania, nonché rigettato la richiesta di misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. chiesta nei riguardi dei
medesimi, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
La pubblica accusa riteneva che gli indagati si fossero introdotti mediante rottura di una finestra nell’esercizio commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a Badesi (SS), impossessandosi di circa 70,00 euro in contanti e tentando altresì di forzare le slot machine ivi allocate. In particolare, alle ore 5:00 del 9/3/2025, una pattuglia dei Carabinieri aveva notato un veicolo Peugeot 207, auto simile a quella già segnalata per un precedente furto presso lo stesso esercizio commerciale in data 5/3/2025, allontanarsi velocemente dal luogo del furto. Inseguito il veicolo e fermatolo a Valledoria (SS), a bordo si trovavano COGNOME alla guida e COGNOME quale passeggera. Nel contempo, un’altra pattuglia si era recata presso l’esercizio commerciale e aveva constatato l’avvenuta effrazione mediante rottura di una finestra e il furto: fatti immortalati pure dalle telecamere di videosorveglianza visionate sul posto. A bordo del detto veicolo venivano rinvenuti un martello del peso di 2 kg e un borsellino contenente monete del valore complessivo di 70,00 euro , all’interno di uno zaino, nel quale vi erano anche una cuffietta di colore nero, un paio di guanti da lavoro, una sciarpa di colore grigio/nero.
Inoltre, la FODDAI ammetteva la responsabilità per il furto appena occorso.
I militari, rilevata la presenza di tali tracce e la pericolosità dei soggetti, gravati da precedenti, anche analoghi e recenti, per cui erano sottoposti a misura cautelare non custodiale (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tentato furto commesso con la medesima autovettura), e indiziati di un precedente furto nello stesso esercizio, li hanno arrestati.
All’udienza di convalida in data 11/3/2025, gli arrestati si avvalevano della facoltà di non rispondere.
Il Giudice per le indagini preliminari, come detto, non ha convalidato l’arresto, ritenendo insussistente lo stato di quasi flagranza. Ad avviso del Giudice, i Carabinieri non avrebbero avuto alcun serio elemento per ritenere gli indagati responsabili del furto senza le dichiarazioni autoaccusatorie della RAGIONE_SOCIALE: inidonee a giustificare l’arresto, secondo la citata Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591-01. Il martello, le monete e gli indumenti rinvenuti non sarebbero stati, secondo il provvedimento impugnato, tracce sufficienti a collegare gli arrestati al reato. Infine, secondo il Giudice per le indagini preliminari l’arresto facoltativo non sarebbe stato giustificato, considerat i la modesta gravità i l ‘modesto profilo criminale’ dei prevenuti, nonché le dichiarazioni confessorie dell’indagata.
Nel contempo, il Giudice ha dichiarato la sua incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tempio Pausania, rigettando la richiesta di misura cautelare
ex artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen. per difetto di urgenza, dati la lieve gravità del fatto e il detto modesto profilo criminale, nonché le dichiarazioni confessorie della RAGIONE_SOCIALE e la sussistenza di una misura cautelare in atto.
Con ricorso a questa Corte, il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, contestando la mancata convalida per assenza di quasi flagranza.
Sostiene l’inconferenza del richiamo al principio di cui elle Sezioni Unite ‘Ventrice’ suddette, poiché l’arresto in esame non si sarebbe basato su dichiarazioni di terzi, ma sulla diretta percezione della polizia giudiziaria di tracce inequivocabilmente indicative del reato appena compiuto, ovvero del possesso, da parte degli indagati dello strumento atto al l’ effrazione, di somma esattamente corrispondente, anche per tipologia (monete), a quella sottratta, dell’ abbigliamento corrispondente a quello usato dai ladri e, infine, del veicolo già segnalato per un precedente furto nello stesso luogo.
Si richiama la nozione di ‘ quasi flagranza ‘, correlata alla diretta percezione di elementi idonei a far ritenere l’alta probabilità di commissione del reato immediatamente prima, includendo in essi non solo le tracce del reato, ma anche il vestiario usato e l’ atteggiamento di chi ne è sospettato.
Quanto al richiamo dei requisiti per l’arresto facoltativo, si contesta la modesta pericolosità degli indagati, la quale sarebbe, per contro, elevata, in ragione della commissione del fatto nonostante la sottoposizione a misura cautelare non custodiale per fatti analoghi, dei non modesti danni arrecati, del tentativo di svaligiare le slot machine e de ll’essere i medesimi indiziati di aver colpito lo stesso esercizio pochi giorni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È noto che il vaglio del giudice in sede di convalida del l’ arresto in flagranza consti unicamente della verifica della sussistenza degli elementi che ne abbiano legittimato l’adozione e del ragionevole uso dei poteri discrezionali da parte della polizia giudiziaria, sulla base dei presupposti di cui agli artt. 380 e seguenti cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, Rv. 243885-01).
Tale valutazione, dunque, non riguarda certo la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, men che meno l’apprezzamento sulla responsabilità, riservati ad altre sedi (Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, COGNOME, Rv. 262502-01; Sez. 6, n. 15427 del 31/1/2023, COGNOME, Rv. 284596-01).
Ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., lo stato di flagranza si verifica quando si è colti nell’atto di commettere il reato, mentre la situazione di “quasi flagranza” sussiste quando, subito dopo il reato, la cui percezione sia comunque tratta dal comportamento criminale nell’attualità della sua esplicazione, l’ autore sia inseguito fisicamente (e non meramente a livello investigativo) dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, oppure allorché l’indiziato venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267591-01; Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 28761601). Dunque, per ritenere la “quasi flagranza” non si richiede la diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle sue tracce e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (ad esempio, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, COGNOME Rv. 271683-01).
In altri termini, la giustificazione dell’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria sta nella constatazione diretta, da parte di chi procede, o della condotta del reo nel momento del fatto o di condotte e situazioni personali immediatamente correlate e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza.
Orbene, nello specifico, questa Corte ha già ritenuto legittimo l’arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base (anche) delle informazioni fornite dall’autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell’immediatezza dello stesso (così Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278798-01, in un caso in cui la persona arrestata era stata trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta poco prima da un frutteto; valorizza anche le dichiarazioni nell’immediatezza dell’indagato Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749-01).
In conformità coi detti principi di diritto, deve ritenersi, dunque, richiamato in modo non pertinente, nel provvedimento impugnato, il precedente di cui alla detta Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267591-01. Nella specie, infatti, non s’è trattato di arresto avvenuto solo in ragione delle dichiarazioni di terzi, ma in presenza di elementi (fuga dal luogo del delitto di auto dello stesso tipo di quella che aveva eseguito analogo furto presso lo stesso esercizio pochi giorni prima; possesso non altrimenti giustificato di un martello idoneo all’ effrazione; possesso di 70,00 euro in monete esattamente corrispondenti alla refurtiva) che non si spiega, da parte del detto provvedimento, per quale ragione non dovessero apparire, agli operanti, con valutazione ex ante , collegare immediatamente al reato gli indagati.
Né si comprende, infine, il riferimento al presupposto di cui all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., ovvero al fatto che l’arresto sia non obbligatorio e,
dunque, sia giustificato solo in casi di gravità del fatto o pericolosità dell’autore. Infatti, ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., in caso di «furto quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi», salvo non sussista -e nella specie ciò non è addotto -la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma 1, numero 4), cod. pen., l’arresto è obbligatorio in flagranza di reato.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME