Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8368 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CASSINO nel procedimento a carico di:
NOME nato il 23/01/1996
NOME COGNOME nato il 09/11/2005
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di CASSINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto le:annullamento senza rinvio delliordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ ordinanza del Tribunale di Cassino, che – all’esito dell’udienza per la convalida dell’arresto, operato, nella quasi flagranza del delitto di rissa aggravata ai sensi dell’art. 588 2 cod. pen. nei confronti di NOME e NOME COGNOME non convalidava l’arresto, ritenendo insussistente lo stato di flagranza. In particolare, l’ordinanz impugnata ha rilevato che le tracce del reato erano, al momento dell’atto di polizia giudiziaria, intrinsecamente equivoche e implicanti apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice costatazione, tanto che la individuazione definitiva degli indagati era avvenuta solo all’esito de riconoscimento fotografico e, quindi, solo a seguito di atti di indagine, in spregio all’orientament giurisprudenziale espressamente evocato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero procedente denunciando, con un unico articolato motivo, vizi della motivazione in merito alla sussistenza dello stato di quasi flagranz sostenendo che, all’atto dell’arresto, fossero presenti due elementi – costituiti dall’aver l’operante di p.g. addetto alla centrale operativa osservato, attraverso le immagini della telecamera di videosorveglianza, i momenti della rissa, nell’immediatezza dei fatti, e dalla presentazione in caserma, poco dopo, dei due indagati, coinvolti nella rissa e riconosciuti come partecipanti alla stessa dal medesimo operatore di p.g..- da soli sufficientemente univoci della commissione del delitto poco prima verificatosi, a prescindere dalle successive indagini svolte dalla p.g..
2.1. Contraddittoria anche la motivazione in merito alla univocità delle tracce del reato costituit dalle ferite al capo, alle mani e agli occhi visibili nell’immediatezza sulla persona dello COGNOME chiaramente indicative, nell’ottica del ricorrente, della sua partecipazione alla rissa; d’altro can il coindagato era stato riconosciuto dall’operante come partecipante alla rissa, e, come lo COGNOME, indossava gli stessi indumenti che si vedevano nelle immagini videoregistrate.
2.2. In ogni caso, sostiene il procuratore ricorrente, l’operante aveva assistito in diretta dalla centrale operativa allo scontro che aveva coinvolto quattro persone, nessuna delle quali si trovava in posizione passiva, e, comunque, a prescindere anche dalla circostanza che l’arresto sia stato formalizzato a distanza di alcune ore dal fatto e sulla base anche di elementi di riscontro a quelli che si erano presentati nell’immediatezza, è a tali ultimi elementi che deve essere ricollegata la valutazione dello stato di quasi flagranza, sulla base di un controllo ragionevolezza, ponendosi nella prospettiva ex ante nella quale hanno operato di ufficiali di p.g., come insegna la giurisprudenza di legittimità, mentre la maggior parte celle considerazioni effettuate nell’ordinanza impugnata afferiscono piuttosto ai profili della gravità indiziaria, de esigenze cautelari e dell’apprezzamento della responsabilità, e non già alla legittimità dell’arresto operato dalla p.g.
CON5IDERAT9 IN DIRITTO
i o Il ricorso merita accoglimento e los~at impugnata deve essere annullata senza rinvio.
1.Secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con una verifica “ex ente”, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali, si precisa, sono pienamente utilizzabili per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis” (ex multís, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 -01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, COGNOME; Rv. 238533 -01).» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 -01).
1.1.Più specificamente, in tema di arresto facoltativo in flagranza – quale è il caso in esame – al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali dell’arresto, anch delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; controllo da intendersi limitato a u verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l’arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all’adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza né della gravità indiziaria e del esigenze cautelari ( valutazione riservata all’applicabilità delle misure cautelari) né de presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 dei 04/04/2006, Rv. 234211).
1.2. Ora, se deve ritenersi illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria pervenga all’individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell’assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indica dall’art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni ( Sez. 4 n. 36169 del 22/09/2021, Rv. 281887;Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 Cc. (dep. 21/09/2016 ) Rv. 267591 ), diverso è il caso in cui ricorra la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce dei reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato, potendo, in tai ipotesi, dirsi sussistente la condizione di “quasi flagranza”.
1.3. GLYPH A tale ultima situazione si conforma il caso in scrutinio, in cui la polizia giudiziaria proceduto all’arresto degli indagati nella quasi flagranza della loro partecipazione alla rissa, sulla base di due elementi – costituiti dall’avere l’operante di p.g. addetto alla centrale operativ osservato, attraverso le immagini della telecamera di videosorveglianza, i momenti della rissa, nel mentre i fatti si svolgevano, e dalla presentazione in caserma, pochi minuti dopo, dei due indagati, riconosciuti immediatamente dallo stesso operatore di p.g., come partecipanti alla rissa – che si presentavano, come ricostruito dal Pubolico Ministero icorrente, da soli
sufficientemente univoci della commissione del delitto poco prima verificatosi, a prescindere dalle successive indagini svolte dalla p.g..
Al momento dell’intervento della polizia giudiziaria apparivano, quindi, sussistenti i presupposti formali e sostanziali per procedere all’arresto, che, dunque, deve ritenersi legittimamente eseguito, laddove la valutazione del Tribunale, trascurando del tutto le considerazioni svolte nel verbale di arresto, si concentra sugli elementi acquisiti successivamente, mancando, tuttavia, di dare conto, nella specifica prospettiva del controllo di legittimità dell’arresto, dell’irragionevolezza della opposta valutazione operata dalla polizi giudiziaria, al contrario, logicamente fondata sui predetti elementi ( Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265885 ).
A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l’erroneità dei criteri di accertamento della legittimità dell’arresto in flagranza utilizzati dal giudice a quo, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata.
L’annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, giacchè trattasi di ricorso che, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, alcun effetto giuridico potendo conseguire dall’eventuale rinvio del provvedimento impugnato ( Sez. 6, n. 24679, 11/07/2006, Rv. 235136; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, 09 gennaio 2025
Il Co sigliere esteore