Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del ricorrente ritenendo sussistente lo stato di flagranza del reato ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.
1.1.11 Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto della flagranza del reato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da una sua amica e di quanto rilevato dalle forze dell’ordine casualmente di passaggio.
La persona offesa ha riferito che ha visto il ricorrente intento a frugare nella sua borsa e di essere riuscita a fermarlo con l’aiuto di alcuni amici in sua compagnia, così riprendendosi la busta che il medesimo aveva sottratto dalla sua borsa.
All’esito di un controllo più accurato si è accorta della mancanza del cellulare e, a tale proposito, ha aggiunto di avere visto, mentre il ricorrente frugava nella sua borsa, un altro soggetto che, accanto all’indagato, si allontanava.
Il ricorrente ha cercato di divincolarsi, anche strattonandola, ma grazie all’aiuto dei suoi amici, è riuscita a trattenerlo fino al passaggio casuale di una pattuglia della Polizia locale.
2.Ricorre, avverso la suddetta ordinanza, NOME COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO.
2.1.Denuncia con unico motivo, la nullità dell’ordinanza ex art. 606, lett. b) cod.proc.pen. per violazione e falsa applicazione degli artt. 380, 382 e 391 cod.proc.pen. in merito alla sussistenza della flagranza.
L’arresto del ricorrente è avvenuto a seguito di trattenimento della persona offesa e l’intervento del personale di Polizia è avvenuto mezz’ora dopo la sottrazione.
L’arresto è avvenuto sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e dalla di lei amica, senza alcun riscontro diretto da parte degli operanti.
Sulla base della giurisprudenza di legittimità, non è ravvisabile neppure una condizione di “quasi flagranza” che richiede l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Il difensore, con memoria, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ai sensi dell’art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell’esercizio di fatto d poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere.
Nella fattispecie sottoposta al Collegio, si rientra in un’ipotesi in cui non si è mai perso il contatto tra l’autore del fatto di reato e la persona offesa che ha riferito di avere visto, insieme ad altra sua amica, il ricorrente intento a frugare nella propria borsa. La stessa persona offesa, anche con l’aiuto di amici, è riuscita a bloccare l’autore del furto, recuperando la busta che quest’ultimo era riuscito a prelevare dalla sua borsa. Nonostante la reazione vivace di quest’ultimo che ha tentato di divincolarsi, è riuscita a trattenerlo fino all’arri provvido di una pattuglia della Polizia locale.
2.La fattispecie in esame realizza rientra, pertanto, nell’ipotesi di cui alla prima parte dell’art. 383 cod.proc.pen., di arresto eseguito nei confronti di chi sia “colto” nell’atto di commettere il reato.
Sussiste, quantomeno, inoltre l’ipotesi di cui alla seconda parte dell’art. 382, comma 1, cod.proc.pen. ovvero di chi “subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima”.
L’art. 382 cod. proc. pen. richiede che chi procede all’inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con chi procede all’arresto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità «non è necessario che la polizia giudiziaria, ove proceda all’arresto di chi è inseguito dalla vittima o da altre persone, abbia avuto diretta cognizione del reato, essendo sufficiente che essa abbia avuto diretta cognizione dell’inseguimento, ad opera di terzi ed immediatamente dopo il reato, dell’autore del delitto che si sia dato alla fuga»;
è, altresì, «rilevante il fatto che colui che lo esegue si determini indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino – in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, non sulla base di informazioni ricevute da terzi» (Sez.5, n. 34326 del 12/10/2020, Rv. 280247-01).
In tema di arresto in flagranza, la cd. “quasi flagranza” presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a
seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto (così Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, COGNOME, Rv. 279023, in una fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l’autore senza perderlo di vista, fino all’arrivo della polizia).
Nel caso in esame, la polizia giudiziaria ha direttamente osservato l’attività di inseguimento andata, per così dire, a buon fine da parte del privato, sia pur nella sua fase finale in quanto la persona offesa è riuscita a bloccare l’autore del furto nell’immediatezza, subito dopo il suo inseguimento, dopo avere avuto cognizione diretta della perpetrazione del reato.
3. Gli altri precedenti invocati in ricorso riguardano fattispecie ben distinte da quella in esame che presuppongono la rilevanza della distinzione, nell’ambito della nozione storico-giuridica della cd. quasi flagranza, fra l’ipotes dell’inseguimento effettivo, in cui colui che insegue non perde di vista colui che è inseguito e lo fa nell’immediatezza, subito dopo la commissione del reato ( con ciò validando il rapporto logico temporale “azione delittuosa individuazione dell’autore”), da quella dell’inseguimento ideale, estranea al caso di specie, integrata da condizioni diverse in base alle quali la polizia giudiziaria, solo dopo la fuga dell’autore del reato, si mette, pur nell’immediatezza dei fatti, sulle sue tracce tramite informazioni e indagini svolte subito dopo.
Il principio richiamato dalla difesa, secondo cui è illegittimo l’arresto i flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, non riguarda il caso in esame contraddistinta, al contrario, da una immediata ed autonoma percezione, da parte di chi ha inseguito l’agente, del compimento del reato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.