Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37415 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
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NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso Il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di: COGNOME nato a Fano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del Gip del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Pesaro, in data 20/06/2025, non ha convalidato l’arresto di COGNOME NOME in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta (artt. 628, comma primo, cod. pen.) applicando contestualmente la misura cautelare della custodia in carcere.
2.Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro, con un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 380 cod. proc. pen.; il giudice ha erroneamente applicato le legge penale considerando assente lo stato di flagranza e quasi flagranza quale elemento legittimante l’arresto, limitandosi ad una valutazione meramente formale dell’orario del verbale di arresto, rispetto al momento di fermo del COGNOME, senza tenere conto delle plurime emergenze che evidenziavano come questi fosse stato fermato immediatamente dopo la sottrazione con violenza della borsa della persona offesa a seguito di inseguimento posto in essere sia dalla persona offesa che da personale di polizia, tanto che veniva ritrovato il bene sottratto proprio su indicazione del COGNOME. A seguito di tale attività, posta in essere a seguito della sottrazione del bene alla persona offesa caratterizzata da violenza e successiva fuga, gli agenti operanti avevano condotto il COGNOME in caserma, provveduto agli adempimenti di rito (nomina difensore, identificazione, riconoscimento, ricezione denuncia querela, assunzione dichiarazioni rilevanti nel caso di specie) per poi redigere in conclusione il verbale di arresto. Il Tribunale
aveva quindi travisato portata e caratteristiche dell’arresto posto in essere così violando la legge penale.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare, si deve rilevare la ricorrenza di interesse alla impugnazione del Pubblico ministero ricorrente. In tal senso si Ł affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di impugnazioni, sussiste l’interesse del Pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui Ł sempre necessaria la verifica di legittimità dell’arresto e del fermo (Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, Uzdienov, Rv. 285283-01; Sez.1, n. 3410 del 1993, Comerci, Rv. 197371-01).
2.Il ricorso Ł fondato per le ragioni che si andranno ad esporre; ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perchØ l’arresto Ł stato legittimamente eseguito.
3.Il Tribunale, difatti, nel valutare l’insieme di elementi allegati in sede di convalida non si Ł attenuto al principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (Sez. 6, n. n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 28174901) ed ha quindi omesso di convalidare l’arresto effettuato, in violazione di legge ed errando in diritto. In tal senso, si deve sottolineare che in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 28121001).
4.Ciò premesso, occorre osservare come il rigetto della richiesta di convalida nel caso di specie si sia basato su una lettura limitante e incompleta del dictum delle Sez. U Ventrici (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591-01), senza effettivamente considerare, come correttamente osservato dal ricorrente (che ha specificamene allegato gli elementi in tal senso risolutivi) il tema della portata del rintraccio dell’autore del reato con cose o tracce dello stesso immediatamente percepibili e in relazione di contiguità ed immediatezza temporale. La nozione di “quasi flagranza”, che qui viene in discorso, si associa infatti tanto all’ipotesi in cui il soggetto attivo del reato, subito dopo il reato stesso, venga inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; sia a quella in cui costui venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. SicchØ la condizione di “quasi flagranza” presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato, come avvenuto senza alcun dubbio nel caso di specie. Dunque, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di “tracce” del reato, rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un
indicatore della avvenuta perpetrazione del reato, come emerso dalla puntuale descrizione della dinamica dei fatti, ricompresa nel verbale di arresto prodotto al giudice della convalida.
5.Nel caso di specie, il comportamento assunto dall’indagato, ampiamente riportato negli atti ed anche in sede di ricorso, rientra pienamente nel caso di possibile arresto in considerazione sia del suo atteggiamento (fuga, inseguimento, successiva indicazione da parte dell’indagato del luogo dove aveva occultato il bene sottratto) che della evidente disponibilità di cose da riferire al reato commesso e nell’immediatezza della realizzazione della condotta ascritta, con un atteggiamento chiaramente indicativo ed esplicativo della attività commessa. ¨ allora evidente che il Tribunale si sia concentrato su un dato esclusivamente formale, conseguente all’espletamento delle attività di ufficio (puntualmente richiamate nel verbale di arresto) necessarie al fine di ricostruire dinamica dei fatti, soggetti coinvolti nell’immediato rintraccio e fermo dell’indagato. Avrebbe, invece, dovuto essere applicato il criterio giurisprudenziale, che qui si intende ribadire, secondo il quale si deve ritenere legittimo l’arresto effettuato ad esito ‘della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano all’inseguimento di chi ha commesso un reato (Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872-01). In altri termini, Ł bene sottolineare che tale condizione si può configurare nei casi in cui l’arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorchØ protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo, anche indiretto, con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell’arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, circostanze entrambe ricorrenti nel caso sottoposto alla valutazione del Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME