Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21905 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA nel procedimento a carico di:
NOME nata a CROTONE il 25/03/1988
avverso l’ordinanza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullare l’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni della difesa di NOME COGNOME avv.ssa NOME COGNOME che ha chiesto d confermare l’ordinanza impugnata di non convalida dell’arresto in flagranza.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Parma con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del 21 febbraio 202 non convalidava l’arresto di NOME COGNOME che era stata arrestata dalla polizia il giorno pr per il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., commesso all’interno di un eserc commerciale.
Avverso la suddetta decisione, la Procura di Parma ricorre per cassazione eccependo la violazione delle norme processuali, in particolare degli artt. 382 e 283 cod. proc. pen., disciplinano l’arresto in flagranza. Il ricorrente evidenzia a tal fine che la polizia intervenuta presso l’esercizio commerciale, ove si era consumata la rapina contestata, poch attimi dopo la commissione del reato, con tale rapidità che non era stato neppure necessario procedere all’inseguimento dell’indagata perché essa era ancora presente sul luogo, in prossimità delle casse, ove veniva trattenuta dalla persona offesa, coadiuvata dal personale di vigilanza cui confronti la COGNOME inveniva. In altri termini, l’intervento della polizia era avvenuto finale della consumazione del reato di rapina cd. impropria, in cui alcuni fatti erano stati direttamente percepiti dagli agenti intervenuti.
Il ricorrente, in via subordinata, rileva che ove non si ritenesse integrata l’ipotesi della fl o della cosiddetta quasi flagranza, si sarebbe di fronte all’ipotesi di arresto obbligatorio da del privato, ipotesi prevista dall’art. 383 cod. proc. pen., anche se non si era fatto ricor forza fisica per trattenere la persona ritenuta responsabile del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di segui espresse.
In primo luogo, giova ricordare che la Suprema Corte è intervenuta più volte per delineare perimetro della cosiddetta “quasi flagranza” dell’arresto affermando il principio, che si in ribadire in questa sede, secondo cui: «In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letter ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reat termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria. (Fa in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’arresto per il reato di furto, eseguito in “quasi f sulla base del comportamento dell’indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tent di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espo di esercizi commerciali della zona)» (si veda tra le altre Sez.5, n. 21494 del 25/02/2021, 281210-01; conf. Sez.5, n.3719 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv.278295-01). In altre decisioni, inoltre, la Corte ha precisato che «In tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle rit sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temp
determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”» (così Sez.4, n.38404 del 19/06/2019, Ry.277187-01; conf. Sez.2, n.19948 del 04/04/2017, Rv. 270317-01).
Tali orientamenti non sono, peraltro, in contrasto con l’interpretazione data dalle Sezioni della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui: « È illegittimo l’arresto in flagr operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagra la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella specie l’a era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le gener dell’aggressore)», considerato che la decisione del massimo consesso è volta ad escludere la legittimità dell’arresto allorquando le forze dell’ordine hanno proceduto solo sulla base d indicazioni della persona offesa, senza avere alcuna percezione diretta di elementi idonei a f ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’arrestato, nei casi reato è stato commesso “immediatamente prima” del loro intervento.
Nel caso di specie, emerge chiaramente dal verbale di arresto allegato al ricorso che la pattuglia della polizia era intervenuta pochi minuti dopo che la Pittella era stata fermata da una pers addetta alla vigilanza appena fuori dal negozio “RAGIONE_SOCIALE” con della merce occultata dentro uno zaino. I poliziotti avevano, quindi, assistito personalmente ad una frazione finale della condotta il di rapina cd. impropria, in quanto la ricorrente stava ancora inveendo contro la vicedirettric punto vendita “RAGIONE_SOCIALE” perché era stata trattenuta all’uscita del negozio in attesa dell’arrivo d polizia. L’individuazione diretta dell’autrice del reato ed il contesto di violenza verba assistevano gli agenti consentivano agli stessi di ritenere altamente probabile immediatamente prima la COGNOME avesse compiuto l’impossessamento illecito di merce dall’esercizio commerciale, contro la cui vicedirettrice si scagliava con indubbia violenza verb Si ritiene che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente rigettato la richiesta di convali dell’arresto, pur sostenendo che gli agenti erano intervenuti “immediatamente” dopo la rapina, base ad un’interpretazione letterale dell’art. 382 cod. proc. pen., ossia dando rilevanza al che la COGNOME* non avesse con sé tracce evidenti del reato, ma questo solo perché gli ogge trafugati erano stati presi dall’addetto alla vigilanza che le aveva fatto svuotare lo zain erano stati da lei occultati. La decisione del G.I.P. di Parma si pone, perciò, in contrasto consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la nozione di “tracce del reato” non va considerata in senso solo letterale, ma bisogna valutare il contesto dei fatti che le fo polizia percepiscono a seguito di un loro intervento quasi immediato sul luogo, rappresentandos esse la situazione di altissima probabilità di commissione del reato da parte di chi sottopongo ad arresto.
Per tale ragione l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio in quanto l’arresto di NOME COGNOME fu compiuto legittimamente dalla polizia, nell’ambito della cd. quasi flagranza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente