Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40766 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 26/11/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 16/08/2025 del TRIBUNALE di Latina lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione, il Tribunale di Latina ha convalidato l’arresto in flagranza dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME, per il reato di tentato furto aggravato.
Ricorre per cassazione l’indagato, ai sensi degli artt. 111, comma 7 Cost. e 391, comma 4 cod. proc. pen., deducendo, preliminarmente, di avere interesse ad impugnare l’ordinanza di convalida dell’arresto al fine di precostituirsi un titolo per la futura richiesta di equa riparazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge processuale (artt. 168, commi 2 e 3, 171 lett. a), 125, comma 5, 292, comma 2 lett. e) cod. proc. pen.) perchØ l’ordinanza di convalida dell’arresto sarebbe stata notificata all’indagato (assente in udienza per impedimento) priva di una pagina contenente parte della motivazione, il dispositivo e la sottoscrizione del giudice (eccezione già proposta fin dal momento dell’interrogatorio di garanzia).
Sent. n. sez. 1844/2025
CC – 26/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dello stato di flagranza.
L’indagato, infatti, sarebbe stato inseguito dal figlio della persona offesa ma nØ l’inseguitore nØ la polizia giudiziaria avrebbero assistito alla condotta criminosa e gli operanti, anzi, avrebbero tratto in arresto l’indagato ad una notevole distanza rispetto al luogo dei fatti.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che le ferite riportate dal ricorrente, a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco da parte della persona offesa, potessero essere considerate ‘tracce’ del commesso reato, stante l’assenza di una relazione diretta tra le ferite ed il tentato furto aggravato. NØ potevano ritenersi ‘tracce’ del reato gli attrezzi (cacciaviti e pinze) rinvenuti all’interno del bagagliaio del veicolo dell’indagato, perchØ oggetti di uso comune, e neanche le chiavi inglesi oggetto di un precedente furto consumato alcuni giorni prima, perchØ relativi a diversa vicenda.
In assenza, dunque, della percezione della commissione del reato da parte della p.g. e dello stesso inseguitore ed in mancanza di tracce indicative della commissione del reato, non avrebbe potuto procedersi all’arresto del ricorrente sulla base delle sole informazioni fornite dalle persone offese, come statuito dalle S.U., n. 39131/2016.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge sostanziale (56, 624, 625 n. 7 cod. pen.) e processuale (381 e 125, comma 3 cod. proc. pen.) per essere stato erroneamente ritenuto sussistente il reato di tentato furto in assenza di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un furto. L’indagato, in particolare, sarebbe stato semplicemente sorpreso all’interno di un’area privata, non recintata, mentre gli attrezzi rinvenuti nella sua auto, risultati provento di furto, non avrebbero attinenza con i fatti per i quali si Ł proceduto all’arresto.
Sarebbe parimenti insussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., stante l’impossibilità di comprendere quali oggetti dovessero essere sottratti, e l’arresto sarebbe comunque illegittimo per la modesta gravità del reato e la non pericolosità del soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’indagato, all’atto della nomina del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha espressamente indicato di avere interesse all’impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto al fine di precostituirsi un titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione e ciò consente di ritenere soddisfatta la condizione prevista dall’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. e di esaminare i motivi di ricorso proposti.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato perchØ in contrasto con la disciplina normativa.
I vizi relativi alla notifica dell’ordinanza di convalida dell’arresto (nei casi in cui l’arrestato sia rimasto assente all’udienza di convalida), essendo inerenti ad una fase successiva rispetto al perfezionamento dell’atto, non si riverberano sul provvedimento di convalida, che resta impugnabile mediante ricorso per cassazione esclusivamente per vizi genetici, quali l’assenza dei presupposti per procedere all’arresto, l’inosservanza dei termini,
le nullità verificatesi nel corso dell’udienza di convalida prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
La successiva notifica del provvedimento di convalida, prevista dall’art. 391, comma 7 cod., proc. pen., Ł funzionale solo a garantire l’impugnazione del provvedimento ed eventuali nullità che si verificano in tale fase possono incidere solo sulla decorrenza dei termini per proporre ricorso per Cassazione, ma non determinano alcuna caducazione dell’atto.
Una riprova evidente di quanto osservato può agevolmente ricavarsi dalla stessa disciplina prevista dall’art. 391, comma 7 cod. proc. pen. nella parte in cui, mentre prevede, a pena di inefficacia, che il provvedimento di convalida debba essere pronunciato o depositato in cancelleria entro 48 ore dal momento in cui l’arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice, non prevede alcuna conseguenza e perfino nessun termine per la notifica dell’ordinanza nei confronti dell’arrestato o del fermato non comparso in udienza, stabilendo unicamente che dalla comunicazione o notificazione del provvedimento decorrono i termini per la sua impugnazione.
L’ordinanza di convalida, pertanto, resta valida addirittura se la notificazione viene omessa, il che rende palese che alcuna caducazione possa seguire ad una sua notifica incompleta.
Il provvedimento di convalida dell’arresto (o del fermo), d’altra parte, pur essendo ricorribile da chi dimostri di avere un interesse, Ł di fatto destinato ad esaurire i propri effetti sulla sfera giuridica dell’arrestato nel momento stesso in cui interviene, trattandosi di un giudizio con il quale viene legittimata l’adozione di una misura precautelare ormai cessata, in ciò differenziandosi profondamente dall’ordinanza applicativa di una misura cautelare, la quale, invece, si rivolge ‘al futuro’, nel senso che, fino al suo annullamento, si protrae la compressione di diritti e delle facoltà del soggetto sottoposto ad essa.
Ebbene, perfino in relazione alle ordinanze cautelari, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ritiene che la notifica di una copia incompleta al destinatario dell’atto non determini alcuna nullità dell’ordinanza, giacchØ la sua versione completa resta pur sempre depositata in cancelleria, a disposizione dell’interessato: «La notificazione di una copia incompleta, perchØ mancante di alcune pagine, dell’ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest’ultima, il cui originale Ł posto a disposizione dell’interessato con il deposito in cancelleria» (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, dep. 2018, COGNOME, Rv. 276538-01; in senso analogo Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, COGNOME, Rv. 246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, dep. 2007, Pastore, Rv. 236026-01, ove si specifica che l’unico effetto che si verifica in tal caso Ł il mancato decorso dei termini di impugnazione dell’atto. In senso difforme, cfr. invece Sez. 6, n. 28552 del 18/03/2009, COGNOME, Rv. 245299-01; Sez. 6, n. 9375 del 03/02/2021, Mazzø, Rv. 280715-01).
Nel caso in esame, dunque, la notifica al ricorrente di una copia dell’ordinanza di convalida dell’arresto mancante dell’ultima pagina poteva avere rilievo solo ai fini dell’individuazione dei termini per l’impugnazione dell’atto; impugnazione che, tuttavia, Ł stata proposta tempestivamente e (come si desume anche dalla lettura del ricorso) con piena contezza del contenuto sostanziale del giudizio di convalida, integralmente sviluppatosi nelle due pagine notificate al COGNOME, a nulla rilevando che nella pagina non notificata vi fosse anche il dispositivo e la sottoscrizione del giudice, giacchØ tali elementi devono ovviamente essere presenti, a pena di nullità, solo sull’originale dell’atto.
4. Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato perchØ in contrasto con il dato normativo e con l’orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa
Corte sul concetto di flagranza.
L’art. 382 cod. proc. pen., nel definire lo stato di flagranza, nella sua seconda parte fa riferimento al caso in cui il reo venga «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».
Correttamente il Tribunale di Latina ha ritenuto che tale condizione ricorresse nel caso di specie, avendo gli operanti proceduto all’arresto del ricorrente perchØ lo stesso presentava ferite derivanti dai colpi esplosi al suo indirizzo da parte della persona offesa, la quale aveva in tal modo interrotto la condotta criminosa.
Erra il ricorrente nel ritenere che le ‘tracce’ del reato debbano ricollegarsi direttamente ad uno degli elementi costitutivi della fattispecie astratta (questo pare essere il senso dell’obiezione secondo cui le ‘ferite’ riportate dal COGNOME, piø che ricollegabili al tentativo di furto, sarebbero semmai le tracce del reato di lesioni perpetrato ai suoi danni), in quanto tale delimitazione non trova alcun supporto testuale.
Non Ł richiesto, in particolare, che la p.g. risalga alla commissione di un reato direttamente dalle ‘tracce’ rinvenute sull’arrestato, giacchØ nulla si oppone a che gli operanti vengano posti a conoscenza della sua commissione in altro modo (anche ad es. a seguito di segnalazione della persona offesa) e che, in un circoscritto contesto spazio temporale, rinvengano sul reo segni esteriori (‘tracce’) che lo ricolleghino al fatto denunciato.
Anche le ferite, l’aspetto e perfino l’atteggiamento dal reo, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, possono costituire ‘tracce’ indicative della commissione di un reato immediatamente antecedente.
A titolo meramente esemplificativo, possono essere ricordate le seguenti pronunce:
Sez. 6, Sentenza n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749-01, con la quale si Ł ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all’arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l’indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti “state cercando me” e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti;
Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295-01, in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’arresto in quasi flagranza per lesioni personali, anche in base alla percezione, da parte della polizia giudiziaria, che la vittima si era chiusa a chiave nella camera da letto mentre l’indagato, completamente nudo, inveiva contro di lei;
Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683-01, in relazione ad un’ipotesi in cui Ł stata ritenuta sussistente la flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate.
Il terzo motivo di ricorso non Ł proponibile in sede di legittimità perchØ si richiede a questa Corte di procedere ad una diversa ricostruzione dei fatti (anche sulla base di deduzioni smentite dagli atti processuali, come quella secondo cui il COGNOME si fosse solo limitato ad accedere all’azienda agricola, laddove, viceversa, dal verbale di arresto e dalla querela della persona offesa emerge che quest’ultima avesse sorpreso il ricorrente mentre sfilava dei grossi cavi di rame da una rastrelliera) e ad una rivalutazione della loro gravità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato del tutto congrua e logica.
Giova per di piø ribadire che, in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento
di convalida dell’arresto, possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071-01).
Il ricorso Ł pertanto complessivamente inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro tremila, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME