Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10465 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE (Ag) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza emessa in data 4 settembre 2023 nel procedimento RGNR n. 1171/2023 dal Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
letti gli atti di causa, il ricorso introduttivo del giudizio e la ordinanza impug sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 settembre 2023 il Gíp del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, vista la richiesta formulata li precedente 1 settembre 2023 dalla Pr ocura della Repubblica presso il medesimo Tribunale di convalida dell’arresto di COGNOME NOME – il quale, secondo i termini della citata richiesta era stato colto nel flagranza del reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 – eseguito alle or 4 antimeridiane dei 1 settembre 2023 dagli agenti deiia RAGIONE_SOCIALE, ha proceduto alla convalida della misura precautelare, applicando, altresì, al predetto, conformemente ad altra richiesta della locale Procura della Repubblica la misura degli arresti domiciliari.
Con atto del 12 settembre 2023 il difensore fiduciario del COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la intervenuta convalida dell’arresto del predetto, articolando a tale fine due motivi di impugnazione.
Con il prima motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la circostanza che l’arresto operato dalla Polizia giudiziaria fosse stato convalidata sebbene fossero non integrati gli elementi in ordine alla sua legittima esecuzione, atteso che nella fattispecie il COGNOME non era stato colto né nello stato dì vera e propria fiagranza dì reato né in quello dì “‘quasi fiagranza”
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente si è doluto del vizio di motivazione che avrebbe colpito la ordinanza impugnata, essendo la stessa motivata con la sola affermazione, formulata in termini assertivi, che nella specie sussistessero gli elementi per il legittimo esercizio del potere Ai arrest da parte della forza pubblica.
CONSIDERATI IN DIR:ETTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Come è noto, ai fini della legittima esecuzione di un arresto è necessario – oltre, ovviamente, alla sussistenza degli elementi che possano fare ragionevolmente ritenere l’avvenuta commissione di un delitto, il quale preveda come possibile la privazione della libertà personale da parte degli organi della polizia giudiziaria (o comunque da chi esegua la misura precautelare, potendo in linea di principio e ricorrendone le condizioni, essere eseguito l’arresto, sensi dell’art. 383 cod. proc. pen., anche da soggetti non svolgenti compiti di polizia giudiziaria), in assenza della preventiva mediazione della Autorità giudiziaria – che l’individuo arrestato si trovi in istato di flagranza di reato.
Tale condizione è nettamente scolpita dal chiaro dettato normativo dell’art. 382 cod. proc. pen., secondo il quale “è in stato di flagranza chi vie colto nell’atto di commettere il reato”; a tale condizione è equiparata quella definita da inveterata tradizione forense come “quasi flagranza” – di chi, “subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da alt persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.
Data per acquisita la necessarietà della sussistenza, ai fini dell convalidabilità dell’arresto, di una delle due condizioni dianzi enunciate, dell quale deve, evidentemente, darsi motivatamente atto in occasione della adozione del provvedimento di convalida della misura, si rileva, quanto al caso di specie, che la ordinanza redatta dal AVV_NOTAIO è stata giustificata, i termini del tutto autoreferenziali, attraverso la mera affermazione, priva di qualsivoglia supporto argomentatìvo, del fatto che “l’arresto è stato eseguito nella flagranza del reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990”, e che son stati rispettati i termini temporali previsti dall’art. 380 cod. proc. pen.
Rileva il Collegio che una tale motivazione, di per sé esclusivamente assertiva P priva di qualsivoglia profilo di carattere dimostrativo della effettiva ricorrenza delle condizioni per procedere alla esecuzione della misura precautelare, apparendo queste, invece, solamente pcstulate nel provvedimento in esame, neppure trova un valido sostegno integrativo nella motivazione, stesa nella medesima occasione, del provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta a carico del COGNOME (tema, quest’ultimo che, si precisa per chiarezza illustrativa, non forma oggetto della attuale cognizione di questa Corte).
1111CILLI, UCI LCIIC plUVVeUllIlenIU enICI9C Llle e al IHUIIICIILU III LUI gli dgeriu operanti, chiamati dalla convivente del COGNOME, intervennero presso l’abitazione dei due, dove, indirizzati dalla predetta convivente, rinvennero la sostanza stupefacente, l’uomo non era presente in casa, di tal che sarebbe stato necessario da parte dei Gip un quaiche sforzo argomentativo onde chiarire gli elementi dai quali desumere, pur di fronte alla materiale indisponibilità in capo al COGNOME della sostanza in questione, la condizione di flagranza nel reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente de qua in cui, ad avviso del medesimo giudice, egli – pur pacificamente assente dal luogo ove lo stupefacente era custodito – si trovava al momento dell’arresto.
Parimenti, sarebbe stato necessario fornire un’adeguata dimostrazione della eventuale’ alternativa ; condizione di “quasi :flagranza” del COGNOME, ove
fosse stata quest’ultima a giustificare l’arresto, non potendo essa prescinder dalla immediata ed autonoma percezione conseguita dagli appartenenti alla polizia giudiziaria che abbiano eseguito la misura,delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 gennaio 2019, n. 1797), percezione non surrogabile dalle dichiarazioni rese dalla vittima del reato o da terzi anche nell’immediatezza del reato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11. maggio 2017, n. 23162).
La illustrata carenza motivazionale, su profili di indispensabile rilevanza della vicenda in esame, rende illegittima l’ordinanza di convalida che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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