Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6421 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di:
NOME nato a GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria del difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano non convalidava l’arresto di NOME COGNOME ritenendo che lo stesso era avvenuto a seguito di investigazioni svolte in un lasso di tempo successivo all’ipotizzato furto, investigazioni incompatibili con i richiesti presupposti della flagranza o della quasi flagranza.
2. Contro tale provvedimento, nella misura in cui non ha convalidato l’arresto dell’COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano chiedendone l’annullamento perché fondato su inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale nonché su travisamento dei fatti in quanto dal verbale di arresto si evinceva con chiarezza che l’COGNOME era stato colto nella quasi flagranza del delitto di furto commesso immediatamente prima, in quanto trovato in possesso delle carte di debito/credito rubate e di altra refurtiva e nella piena flagranza del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen., perché rivenuto nell’atto di porre in essere, senza autorizzazione, una transazione mediante una carta di credito precedentemente sottratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Occorre considerare, infatti, che, in conformità con la ferma giurisprudenza di legittimità, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita da “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (tra le molte, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683 – 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 – 01).
Orbene, nella fattispecie in esame risulta dal verbale di arresto che gli operanti non hanno svolto alcuna indagine una volta avvenuto il fatto per rintracciare l’NOME in quanto, nell’imminenza, sono riusciti ad individuarlo grazie ad un dispositivo di geolocalizzazione “Air Tag” posto all’interno del portafoglio di una delle persone offese e lo hanno rinvenuto in una sala slot dove aveva appena utilizzato una delle carte di credito sottratte nel corso dell’azione furtiva, dunque nella flagranza del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Tuttavia ciò che rileva ai fini del vaglio di legittimità sull’arresto in flagran è che COGNOME è stato trovato con indosso anche le altre carte e la restante parte della refurtiva sottratta.
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La questione che occorre valutare è, dunque, se l’uso del dispositivo di geolocalizzazione che si trovava su uno dei beni oggetto del furto costituisse o meno una forma di indagine svolta dagli operanti che hanno compiuto l’arresto tale da non poter considerare lo stesso eseguito in flagranza o in quasi flagranza del relativo delitto.
Alla questione il collegio ritiene di dover fornire una risposta affermativa atteso che l’individuazione, poco dopo un furto, del responsabile attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto su un bene oggetto di sottrazione, non comporta alcuna indagine incompatibile con il concetto di arresto in flagranza o quasi flagranza, poiché il dispositivo si configura alla stregua di un inseguimento virtuale.
Talché, nel ritenere carente il presupposto dell’arresto in quasi flagranza, il Tribunale di Milano ha erroneamente inteso la portata dell’art. 382 cod. proc. pen., stante la quasi immediata individuazione dell’arrestato in forza non già di indagini della polizia giudiziaria bensì grazie ad un dispositivo posto in uno degli oggetti sottratti.
L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e attiene esclusivamente alla valutazione sulla correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex plurimis, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042 – 01; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Rv. 266734 – 01; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014 Rv. 260000 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente