Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4305 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Udine nel procedimento a carico di
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Udine non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, sottoposto a vincolo precautelare per il tentato furto di alcuni capi di abbigliamento commesso l’11 settembre 2025.
Il Tribunale ha escluso , ai sensi dell’art. 381, comma 4 cod. proc. pen., la gravità del fatto e la pericolosità dell’indagato.
Avverso il provvedimento ricorre il AVV_NOTAIO della Repubblica di Udine, proponendo due motivi per violazione di legge e vizio motivazionale.
Sostiene il ricorrente che, secondo una valutazione ex ante , il fatto appariva grave essendo consistito nell’ impiego di un mezzo fraudolento per asportare cinque capi di abbigliamento del valore di 284,98 euro.
Inoltre l’arrestato risultava pericoloso, in quanto già segnalato per furti commessi ai danni di esercizi commerciali il 5 febbraio 2025 e il 26 luglio 2025 e per altri reati minori, nonchè colpito da provvedimento di espulsione notificatogli il 5 agosto 2025.
Il procedimento non rientra tra quelli per i quali è prevista l’udienza c.d. partecipata, per tale motivo il Presidente titolare ha respinto la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore del ricorrente.
Quest’ultimo ha trasmesso, in data 18 dicembre 2025, una memoria difensiva, con la quale chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato nullo, inammissibile o sia rigettato in quanto: l’atto non risulta tradotto in lingua nota all’indagato; il decreto di presentazione per il giudizio direttissimo e il decreto di convalida di arresto non sono impugnabili; il giudice ha negato la convalida, ritenendo, condivisibilmente, insussistenti nella specie i requisiti che giustificano l’adozione della misura precautelare facoltativa ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Successivamente, il 7 gennaio 2026, il medesimo difensore ha inviato anche una memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO generale con la quale, oltre a obiettare agli argomenti spesi dalla parte pubblica, deduce l’inammissibilità dell a requisitoria datata 29 novembre 2025 e depositata ‘ prima della comunicazione avviso inviata alla cancelleria a mezzo pec alla difesa il successivo 10.12.2025 ‘ .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il reato ipotizzato rientra nella previsione dell’art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. Si verte, pertanto, in una ipotesi di arresto facoltativo in flagranza che, a mente de ll’art. 381 comma 4 cod. proc. pen. è consentito soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
2.1. I parametri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto sono alternativi; dunque è sufficiente che ne ricorra uno perché l’arresto sia giustificato (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, COGNOME, Rv. 234259 -01).
La polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l ‘ hanno indotta a esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell ‘ arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell ‘ arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 -01).
Il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto (tra le altre Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885).
2.2. Nella specie l’ordinanza impugnata esaurisce le ragioni della non convalida al rilievo che: “il fatto non risulta grave, né sussistono motivi per ritenere il soggetto pericoloso”, senza minimamente giustificare tale generica e apodittica affermazione, ignorando completamente gli elementi concreti che la polizia giudiziaria aveva emesso in evidenza nel verbale di arresto e riportati nel ricorso del Pubblico ministero nei termini sopra sintetizzati nel “ritenuto in fatto”.
2.3. Gli argomenti svolti dimostrano che l ‘arresto è stato eseguito legittimamente.
Le deduzioni esposte nella memoria difensiva e in quella di replica sono prive di pregio.
3.1. L’eccezione di nullità per mancata traduzione del ricorso è manifestamente infondata.
L’impugnazione del Pubblico ministero non rientra tra gli atti che, a mente dell’art. 143 cod. proc. pen., devono essere tradotti in lingua nota all’imputato/indagato. Del resto non si comprende quale lesione sarebbe inferta al diritto di difesa dell’imputato rispetto alla conoscenza di un atto di impugnazione che instaura un giudizio nel quale può interloquire soltanto un difensore iscritto nell’albo dei cassazionisti.
3.2. Del pari manifestamente infondata risulta l’eccezione che deduce la non impugnabilità del provvedimento di non convalida dell’arresto.
L’art. 391, comma 7, cod. proc. pen. prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze che si pronunciano (in senso negativo o positivo) sulla richiesta di convalida dell’arresto.
3.3. A differenza di quanto sostiene il difensore, nel provvedimento impugnato è del tutto assente la motivazione, come già osservato al paragrafo 2.
3.4. L’ eccezione di inammissibilità della requisitoria del AVV_NOTAIO generale è manifestatamente infondata, perché sfornita di supporto normativo e inoltre diretta verso un atto che non incide sulla validità del presente giudizio.
Discende l’annullamento del provvedimento impugnato .
L ‘annullamento va disp osto con la formula “senza rinvio”, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (tra le altre Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Cosman, Rv. 266566).
P.Q.M.
Annulla senza ri nvio l’ordinanza impugnata , perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 12/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME