Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PANCIU( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha dichiarato di non avere alcun interesse a coltivare il ricorso, in subordine concludendo per la dichiarazione d’illegittimi à dell’arresto per difetto dello stato di flagranza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari, riqualificata in parte qua come ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida dell’arresto in flagranza l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME unitamente alla domanda di riesame della misura cautelare, ha disposto con provvedimento del 12/02/2024 la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Il provvedimento impugnato è stato adottato il 1/01/2024 dal Giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e 99, comma 4, cod. pen., per detenzione di un pezzo di hashish del peso di gr.52 nonché tre frammenti di hashish del peso complessivo di gr.4 e gr. 5 di marijuana, a fini di spaccio, come dedotto dal contestuale possesso di un bilancino elettronico, di numerose bustine in plastica a chiusura ermetica nonché di un coltello la cui lama era intrisa di sostanza stupefacente. Con recidiva reiterata specifica nel quinquennio. In Ginosa, in data 29 dicembre 2023.
Ad avviso del difensore non sussistevano i requisiti della flagranza del reato, trattandosi peraltro di arresto facoltativo, dato che la quantità di sostanza stupefacente era compatibile con l’uso personale, che il mancato rinvenimento di denaro contante, di fogli o appunti contenenti nomi o cifre rendeva evidente che non si trattasse di spaccio, che le bustine rinvenute provenivano da un acquisto di perline su internet ed erano richiudibili, così rendendo privo di pregio il sequestro di nastro isolante, che il coltello assunto come intriso di sostanza stupefacente era compatibile con l’uso personale e che la presenza di 11 bustine vuote intrise di sostanza non spiegava come fosse avvenuto lo spaccio mediante bustine rimaste in possesso dell’indagato, che il panetto di hashish non era tagliato né confezionato, dunque inidoneo allo spaccio, che era una forzatura desumere la pericolosità del soggetto da un piccolo furto del 2015 e da una sentenza di patteggiamento per acquisto e detenzione illecita di stupefacenti.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’indagato ha depositato memoria dichiarando di non avere alcun interesse a coltivare il ricorso e, in subordine, concludendo per la dichiarazione d’illegittimità dell’arresto per difetto dello stato di flagranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previst dall’art.386, comma 3, cod.proc.pen. e dall’art. 390, comma 1, cod.proc.pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravità indiziaria nè le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne’ l’apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 26008501; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 25823001; Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, COGNOME, Rv. 25302201; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.1. Si opera un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, come detto, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 26588501; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, NOME, Rv. 25294901).
2.2. Nè la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell’arrestato, con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 26799901; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 24468001).
Nel caso in esame, la valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza delle condizioni per l’arresto fa leva sul fatto che l’entità della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’indagato, pur riconducibile nel perimetro applicativo dell’art.73, comma 5, T.u. Stup., fosse discreto e che il detentore fosse socialmente pericoloso, come desumibile da due condanne per reati espressivi di stabile propensione alla commissione di delitti a scopo di lucro..
3.1. Deve osservarsi, infatti, che, nella specifica prospettiva del controllo di legittimità dell’arresto, il rilievo inerente al quantitativo di sostanza stupefacente denoti la ragionevolezza della valutazione operata dalla polizia giudiziaria.
3.2. Va, inoltre, ricordato che ai fini della legittimità dell’arresto facoltativ in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri.
Non può accedersi alla richiesta difensiva di considerare tamquam non esset la presente impugnazione, in difetto di esplicita rinuncia da parte dell’interessato. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 aprile 2024
iderrte estensore Il P