Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato in Nigeria il 12/06/1997
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato,
RITENUTO IN FATTO
Sunday NOME è stato sorpreso sulla pubblica via con sette involucri di marijuana e 30,00 euro in contanti; la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire altri sei involucri della medesima sostanza e un bilancino di precisione. È stato, quindi, arrestato per il reato di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di cessione di complessivi gr. 16,5 di marijuana.
Il Tribunale, rilevato che per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 l’arresto in flagranza è facoltativo, ha ritenuto difettare i presupposti di cui all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. e, in particolare, la gravità del fatto (all luce del modesto quantitativo di droga rinvenuto e del carattere rudimentale degli strumenti rinvenuti nella sua abitazione) e la pericolosità dell’arrestato (che aveva tenuto un atteggiamento collaborativo durante l’esecuzione dell’attività di polizia giudiziaria, che è incensurato e immune da precedenti segnalazioni di polizia) e, quindi, non ha convalidato l’arresto.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, articolando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione.
Premesso che il giudice, in sede di convalida, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’arresto con valutazione ex ante, che tenga conto degli elementi conosciuti e conoscibili alla polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto, rileva il ricorrente che nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’arresto, tenuto conto del comportamento elusivo tenuto dall’indagato, che veniva bloccato solo grazie all’intervento di operanti in borghese, al rinvenimento di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e, dunque, pronta per la vendita e di un bilancino di precisione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va osservato che, che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire a un giudizio ragionevolmente fondato una propria, differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1,
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15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare della libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999 ), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, COGNOME, Rv. 195470).
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigen2:e cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, COGNOME, RV. 262502).
Va ulteriormente precisato che questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria l presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, essendo sufficiente, a norma dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri (ex multis: Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949).
Nel caso di specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, essendo andato oltre il controllo di mera ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, per sostituire una propria valutazione della gravità del fatto a quella svolta dagli operanti. Nel fare ciò, non ha considerato una serie di elementi oggettivi – quali il possesso, nella propria abitazione, di un bilancino di precisione e di stupefacente già suddiviso in dosi, identico a quello che l’indagato portava con sé – che coloravano di gravità GLYPH fatto, apparendo come indicativi di una attività di spaccio non occasionale.
La valutazione della polizia giudiziaria che, sulla base di queste circostanze, ha ritenuto il fatto “grave” non è irragionevole ed è viziata la pronuncia del
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Tribunale che, anziché porsi nella situazione di chi ha operato l’arresto, ha valorizzato, ex post, il mero dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto, l’incensuratezza e il comportamento collaborativo dell’imputato.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito Così deciso il 06/11/2024.