Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13196 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13196 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Pescara il 17/05/1978, avverso l’ordinanza in data 22/08/2024 del Tribunale di Pescara, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento cor -invio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22 agosto 2024 il Giudice del Tribunale di Pescara non ha convalidato l’arresto in flagranza di NOME COGNOME per il reato dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rigettato l’applicazione di n isura cautelare e ha disposto la scarcerazione, perché, trattandosi di una cessione di 0,19 grammi di cocaina, il fatto era qualificabile ai sensi del quinto comma 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per cui l’arresto era facoltativo e il Pubblico min stero non aveva allegato elementi da cui desumere la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto che era incensurato.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di F’a3cara per vizio di motivazione e violazione di legge. Espone che dalla comunicazione della notizia di reato e dai relativi allegati era emerso che la polizia giudizi z ha era intervenuta in Pescara, alla INDIRIZZO perché le era stata segnala,: una fiorente attività di spaccio in casa. Arrivati sul posto, gli operanti a’n: van controllato un soggetto che era appena uscito dalla casa attenzionata e chE veva subito confessato di aver acquistato una dose di cocaina per 20 euro. Pvic vano quindi bussato al campanello, ma nessuno aveva risposto, ed erano entrati forzosamente. Al piano terra, avevano verificato che vi era un sistema di videosorveglianza in funzione, con ripresa in tempo reale sulla via e sul CEiliCe110 di casa, mentre nel cucinino vi era un tagliere con residui di stupefacente, materiale da confezionamento e banconote di vario taglio. Erano saliti fin s:)pra in terrazza e qui avevano trovato il COGNOME, sudato, balbettante, in palese stato di agitazione psico-motoria, che riferiva che si trovava lì perché ivi dormiva :;11 un vecchio materasso. Poi aveva ammesso che il cucinino era nella sua disponibilità e di essersi disfatto di alcuni grammi di stupefacente all’interno del lavandino mentre gli equipaggi stavano cercando di accedere in casa.
Il Pubblico ministero ricorrente sostiene che, pur a voler acceder alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del :1990, l’arresto era stato legittimamente eseguito perché il sistema di videosorve:NOME COGNOME era altamente indicativo dell’organizzazione dell’attività di spaccio, erano stati trovati residui di stupefacente nonché la somma di euro 197 in banconote di piccolo taglio nel cucinino, l’acquirente aveva riferito che l’indagato gli i:veva proposto di acquistare crack o cocaina, erano stati trovati degli appunti con m. meri abbinati alle lettere K e B, verosimilmente crack e cocaina, l’indagato aveva ìvuto una reazione scomposta alla vista degli agenti.
Ritiene dunque sussistere i presupposti degli art. 381 e 391, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservarzn dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen , deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 i! 3 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indi;:iiiria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzar nenti riservati a distinte fasi del procedimento (tra le più recenti, Sez. 6, n. 15z2 7 del
31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 – 01). Quando l’arresto è facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il pmtere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatte 1) alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto desci ittiv0 del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 351.04 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999 – 01).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, fossero soddisfatti i requkiti di legge che giustificavano la convalida dell’arresto, perché il soggette era certamente pericoloso, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., come si poteva desumere dalle circostanze di fatto, siccome spacciava in casa ir nodo professionale tanto che si era dotato di un impianto di videosorveglianza e Cattava droga pesante, crack e cocaina, come era stato appurato dagli appunti e dalle dichiarazioni dell’acquirente. Il Giudice ha valutato in modo atomistico gli elementi a carico del prevenuto, mentre è stato corretto l’apprezzamento degli int: ici di pericolosità effettuato dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto, poi:hé il COGNOME appariva essere, sulla base del complesso degli elementi a disposizione, un soggetto dedito professionalmente allo spaccio.
S’impone, dunque, in accoglimento del ricorso del Pubblico mini! tero, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di non convalida dell’arresto dal momento che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase prmai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, per cui l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 d 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284323 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso, il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente